Circolare di Studio n. 26 del 8 Agosto 2022

Contributo occupazione POC Marche – Linee guida per il sostegno alla creazione di nuove imprese finalizzate a favorire l’occupazione

Informiamo che la giunta regionale della Regione Marche ha deliberato in data 18 luglio 2022 l’erogazione di contributi per il sostegno alla creazione di impresa per la somma complessiva di euro 7.000.000,00 garantita sui capitoli del POC Marche 2014/2020, Bilancio 2022/2024, annualità 2023 e 2024, come di seguito delineato:

 

CAPITOLO/Descrizione

ANNUALITA’

2023

ANNUALITA’

2024

2150410164

Spese per la realizzazione POC          2014-2020          –

Trasferimenti   correnti   alle imprese – quota stato

3.500.000,00

 

2150410165

Spese per la realizzazione POC          2014-2020          –

Trasferimenti   correnti   alle imprese – quota regione

 

3.500.000,00

L’obiettivo della delibera di cui sopra è quello di generare nuove realtà aziendali e nuove opportunità di lavoro, in grado di contribuire allo sviluppo e alla diversificazione del sistema produttivo regionale, incrementando nel contempo i livelli occupazionali.

Si citano di seguito le linee guida della sopracitata delibera.

Articolo 1 – Imputazione degli interventi sul POC Marche 2014/2020

Gli interventi a sostegno della creazione di impresa possono essere finanziati nell’ambito dell’Asse Occupazione del POC Marche 2014/2020, Azione 8.1 AL – Sostegno alla creazione di impresa.

La finalità è quella di sostenere la creazione di nuove realtà produttive o di servizio compresi gli studi professionali, singoli o associati, e liberi professionisti con sede operativa nella regione Marche, in grado di creare nuova occupazione.

Le imprese, i liberi professionisti e gli studi professionali ammissibili a finanziamento devono costituirsi successivamente alla data di pubblicazione dell’Avviso pubblico di attuazione sul BURM e dopo la presentazione della domanda di finanziamento da parte di un soggetto disoccupato avente i requisiti di cui al successivo art.2 Per costituzione si intende l’acquisizione della P.IVA e l’iscrizione alla Camera di Commercio (nel caso di imprese)

Articolo 2 – Requisiti dei soggetti che possono presentare domanda

I soggetti che possono presentare domanda di finanziamento devono essere, disoccupati ai sensi del D.Lgs n. 150/2015 iscritti ai CPI , con le seguenti caratteristiche:

  • residenti nei comuni della regione Marche;
  • avere un’età compresa tra 18 e 65 anni

Possono presentare domanda anche i soggetti, iscritti all’Anagrafe degli italiani (AIRE), per i quali il requisito della disoccupazione e la residenza nella regione Marche va posseduto al momento della costituzione dell’impresa.

Articolo 3 – Imprese beneficiarie/ liberi professionisti e gli studi professionali

Successivamente all’invio della domanda a valere sull’Avviso Pubblico di attuazione pubblicato sul BURM, da parte dei soggetti di cui sopra, possono essere ammesse a contributo, le imprese con i seguenti requisiti:

  • acquisizione della Partita Iva e iscrizione alla Camera di Commercio in data successiva a quella di pubblicazione dell’Avviso pubblico attuativo sul Burm e dopo la presentazione della domanda di contributo;
  • ai sensi dell’art. 23 della L.R. 2/2005, è indispensabile che l’impresa beneficiaria abbia almeno una sede operativa, al momento della liquidazione del contributo, in uno dei comuni della regione Marche;
  • che soddisfino i criteri di cui all’art. 1 dell’Allegato I al UE 651/2014

(PMI);

  • di cui siano soci esclusivamente persone

Nel caso di liberi professionisti e studi professionali, non è prevista l’iscrizione alla CCIAA.

Successivamente alla verifica della effettiva costituzione dell’impresa/ studi Professionali, Singoli e/o Associati e/o dei Liberi professionisti, verrà erogato il contributo riconosciuto.

Articolo 4 – Imprese escluse dai benefici di cui al presente intervento

Non sono ammissibili a finanziamento:

  1. Le imprese/liberi professionali /studi professionali che non soddisfano i requisiti di cui al precedente articolo 3
  2. le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano goduto, in qualità di soci, di benefici analoghi erogati nell’ambito dei POR FSE e FESR 2014/20.
  3. le ditte individuali, le società e le cooperative nelle cui compagini sociali risultino persone fisiche che abbiano ricoperto, nelle tre annualità precedenti la richiesta di finanziamento, lo stesso ruolo di titolari di ditte individuali o soci di società e cooperative nello stesso settore di attività ATECO cui si riferisce la proposta progettuale che si intende
  4. gli studi professionali i cui titolari abbiano già goduto, in qualità di soci di imprese e di titolari o soci di studi professionali, di benefici analoghi erogati nell’ambito dei POR FESR e FSE 2014/2020.
  5. le imprese operanti nei settori esclusi dal campo di applicazione del “de minimis”, di cui all’art. 1, comma 1, del UE 1407/2013, con l’eccezione di cui al comma 2 del medesimo articolo.
  6. Imprese (inclusi liberi professionisti, studi professionali) che non abbiano almeno una sede operativa, al momento della liquidazione del contributo, in uno dei comuni della regione Marche
  7. Imprese (inclusi liberi professionisti e studi professionali) la cui Partita IVA risulti acquisita prima dell’invio della domanda a valere sull’Avviso Pubblico di
  8. Imprese agricole di cui all’art. 2135 del Codice Civile e D.lgs 228/2001

Articolo 5 – Dotazione e finanziamenti concedibili a ciascuna impresa

Ciascuna impresa (inclusi liberi professionisti e studi professionali) può accedere, ad un solo finanziamento pari ad euro 20.000,00.

Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari ad € 7.000.000,00 sui capitoli del POC Marche 2014/2020, Bilancio 2022/2024, suddivise come di seguito:

Annualità 2023 euro 3.500.000,00

Annualità 2024 euro 3.500.000,00

Una quota, pari ad euro 180.000,00 ella dotazione finanziaria di ciascuna finestra annuale sarà riservato alle nuove imprese costituite da lavoratori fuoriusciti da crisi aziendali volte al rilevamento dell’attività stessa o di parte di essa, o all’avvio di nuove realtà produttive e di servizio, nell’ambito di progetti ammessi a finanziamento a valere sul Fondo Assist.

Articolo 6 – Regime di aiuto applicabile

L’avviso pubblico attuativo prevede che l’agevolazione concedibile possa essere costituita da un contributo, da erogare in regime “DE MINIMIS” ai sensi del Reg. UE 1407/13.

In attuazione di quanto disposto dall’art. 67, comma 2.bis, del Reg. (UE) 1303/2013, così come modificato dal Reg. (UE, Euratom) 2018/1046, il contributo assume la forma di somma forfettaria.

L’avviso pubblico attuativo allega uno schema di dichiarazione resa ai sensi del

DPR n. 445/2000 nella quale il richiedente deve indicare:

  • il periodo di decorrenza dell’esercizio finanziario utilizzato per scopi fiscali;
  • i contributi percepiti a qualunque titolo in regime DE MINIMIS nell’esercizio

in corso e nei due esercizi precedenti;

  • l’impegno a comunicare gli eventuali aiuti ricevuti in data successiva alla presentazione della domanda e fino alla data di eventuale concessione dell’aiuto;
  • di essere a conoscenza che qualora l’impresa superi l’importo di € 200.000,00 di aiuto “DE MINIMIS” dovrà essere revocato interamente l’aiuto che ha portato al superamento di detta soglia e non solo la parte eccedente tale soglia (art. 3 comma 7 del Reg. UE 1407/13);
  • di essere consapevole delle responsabilità penali, derivanti dal rilascio di eventuali dichiarazioni mendaci e della conseguente revoca dai benefici concessi nel caso di dichiarazioni non veritiere, ai sensi degli articoli 75 e 76 del DPR n. 445/2000

Articolo 7 – Cumulo degli aiuti

Il contributo pubblico concesso è cumulabile con altri aiuti de-minimis a concorrenza del massimo previsto dal regolamento UE 1407/2013 ed a condizione che non siano finalizzati anch’essi al sostegno alla creazione di impresa.

Le imprese che avessero presentato domanda di agevolazione per il sostegno alla creazione di impresa a valere su altra/e normativa/e, per le quali non sono ancora noti gli esiti dell’istruttoria, si impegnano a fornire successivamente alla ricezione della comunicazione di ammissione ai benefici comunicazione di rinuncia al/i contributo/i cui intende rinunciare.

Articolo 8 – Risorse finanziarie ed entità dei contributi

Le risorse complessive destinate all’intervento sono pari ad Euro 7.000.000,00  sui

capitoli del POC FSE 2014/2020 annualità 2023 e 2024 come di seguito: Euro 3.500.000,00 Annualità 2023

Euro 3.500.000,00 Annualità 2024

Ad  ogni  nuova impresa costituita viene concesso un contributo    forfettario  a

fondo perduto per un importo pari a € 20.00.000,00.

Art. 9 – Modalità di erogazione del contributo

La somma forfettaria erogabile a titolo di contributo sarà corrisposta in un’unica tranche pari ad euro 20.000,00 euro, successivamente alla costituzione dell’impresa ed all’avvio dell’attività da parte dell’impresa neo costituita che dovrà dimostrare, oltre all’avvio delle attività, anche l’impiego del titolare/socio/libero professionista (iscrizione alla gestione separata INPS o altra cassa di competenza)

L’erogazione  del  contributo  sarà  subordinata  alla  verifica  della     seguente

documentazione:

  • rispondenza dell’attività di impresa alla proposta progettuale (visura);
  • copia dell’acquisizione della relativa Partita IVA
  • Visura camerale, (ove dovuta) che deve risultare attiva
  • copia dell’avvenuta richiesta al Comune competente della SCIA (ove dovuta)
  • copia dell’avvenuta iscrizione del titolare o dei soci alla gestione separata INPS

o altra cassa pertinente.

Art. 10 – Durata dei progetti

La durata dei progetti è fissata in 12 mesi dal decreto di ammissione a finanziamento dell’impresa costituita (decreto di impegno approvato con decreto della dirigente del Settore Servizi per l’impiego e politiche del lavoro). L’avviso pubblico attuativo può prevedere la possibilità di prorogare il termine fissato per la conclusione del progetto, a seguito di presentazione di richiesta formale e motivata da presentare entro la data prevista per la conclusione del progetto e per un periodo non superiore a 2 mesi.

Art. 11 – Principio della stabilità delle operazioni

L’art. 71 del Reg. UE 1303/2014 prevede il rispetto del cosiddetto principio di stabilità. Pertanto, il contributo concesso deve rimanere attribuito all’operazione (progetto) fino ad almeno 3 anni dal completamento della stessa, ovvero fino ad almeno tre anni dalla conclusione del progetto.

Si considera che le imprese non abbiano rispettato l’obbligo di cui sopra se cessano l’attività produttiva (ad eccezione del fallimento) o trasferiscono le proprie sedi operative al di fuori della Regione Marche

In questo caso, qualora la cessazione non sia dovuta a fallimento, il contributo concesso viene recuperata pro-quota, calcolata sull’effettiva permanenza dell’impresa.

Nel caso in cui il progetto non venga completato si procederà alla revoca totale del contributo concesso.

Art. 12 – Obblighi dei beneficiari

I beneficiari si obbligano a:

  1. aprire una sede operativa in uno dei comuni della Regione Marche, specificamente dedicata all’attività imprenditoriale finanziata;
  2. informare la Regione dell’insorgere di eventuali procedure amministrative o giudiziarie concernenti il progetto finanziato;
  1. comunicare eventuali variazioni progettuali;
  2. produrre entro 60 giorni dalla fine del progetto (12 mesi), salvo proroga autorizzata, una relazione di fine progetto sul grado di conseguimento degli obiettivi esplicitati e copia di almeno un F24 quietanzato da cui siano desumibili i contributi INPS versati per i soggetti non dipendenti (titolari di ditta individuale; soci; liberi professionisti);
  3. non superare il limite di cumulo previsto dal regolamento de MINIMIS;
  4. evitare il doppio finanziamento,
  5. rispettare il vincolo della stabilità delle operazioni secondo quanto previsto all’articolo 11;
  6. assicurare che non si verifichi, nel corso della durata del progetto, una variazione della compagine sociale e/o degli attuatori tale da far venir meno gli iniziali requisiti di accesso al contributo. L’assenza temporanea di tali requisiti è consentita per un periodo massimo di 90 giorni;
  7. di attuare, monitorare e rendicontare il progetto nel rispetto degli obblighi normativi e di pubblicità previsti dal Reg. (UE) n. 1303/2013;
  8. dimostrare l’eventuale impiego lavorativo di soggetti autonomi (titolari dell’impresa, soci o dei liberi professionisti) esibendo copia dei versamenti dei contributi al termine del progetto;
  9. garantire l’invarianza degli elementi che hanno contribuito all’assegnazione dei punteggi in sede di

Il progetto non decade dal beneficio nel caso in cui la variazione del punteggio permanga per un periodo massimo consentito di 90 giorni oppure nel caso in cui, anche se trascorso tale periodo, l’Amministrazione accerti che la modifica della graduatoria non arreca alcun danno agli altri soggetti idonei.

Il punteggio assegnato in sede di selezione non deve comunque scendere, a seguito di eventuali modifiche apportate in itinere al progetto finanziato, al di sotto della soglia minima di 60/100.

L’avviso Pubblico attuativo allega lo schema di domanda per la richiesta di finanziamento contenente:

  1. l’elenco degli obblighi che si assume il soggetto richiedente in caso di ammissione al contributo;
  1. lo schema di progetto d’impresa.

L’avviso Pubblico attuativo contiene l’informazione relativa all’obbligo, per la pubblica amministrazione, di pubblicare l’elenco dei beneficiari e l’importo del contributo concesso.

Articolo 13 – Controlli e revoche del contributo

L’avviso pubblico attuativo specifica le cause di decadenza, nel caso di esiti

negativi dei controlli propedeutici all’erogazione del contributo.

L’avviso pubblico attuativo specifica le cause di revoca del contributo erogato, nel caso di esiti negativi della PO incaricata dei controlli di primo livello sulla verifica della documentazione di fine progetto e a seguito dell’esito di un controllo in loco, finalizzato a verificare l’esistenza della sede operativa dedicata e alla rispondenza dell’attività di impresa alla proposta progettuale

L’eventuale revoca del contributo liquidato comporta l’obbligo per l’impresa della restituzione delle somme percepite secondo quanto disposto dalla l.r. 7/2011.

Articolo 14 – Criteri di selezione dei progetti

Il finanziamento è concesso a seguito della presentazione e approvazione del progetto di creazione di impresa. La valutazione dei progetti dichiarati ammissibili è effettuata dalla Commissione di valutazione, nominata con decreto del Dirigente del Settore Servizi per l’impiego e Politiche del Lavoro. Gli indicatori che formano oggetto della valutazione sono i seguenti:

  • AFF Grado di affidabilità del progetto (qualità 40%)
  • COP (Condizione occupazionale dei destinatari) (30%) 3 SET (15%)

4 TlP (Tipologia di destinatari) 5%

6 LOC (Localizzazione) 10%

L’Avviso Pubblico attuativo delle presenti linee guida definisce le modalità di attribuzione dei punteggi previsti

Art. 15 – Pubblicità, informazione e loghi

Le imprese beneficiarie devono esporre i loghi FSE e della UE fuori della sede legale o operativa in cui ha sede l’attività d’impresa, in conformità alla normativa comunitaria vigente.

Art. 16 – Centri per l’impiego territoriali

I Centri per l’Impiego assicurano la consulenza informativa, ai potenziali interessati, sulle modalità previste per la concessione dei contributi inerenti la costituzione di una nuova impresa.

 

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.

Cordiali Saluti

Lo Studio

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