
CIRCOLARE DI STUDIO N. 70 del 30 SETTEMBRE 2020
N.B. Portare all’attenzione del titolare dell’azienda!!!
– CONTRIBUTI PER SISTEMI E APPARATI DI SICUREZZA NELLE IMPRESE COMMERCIALI
– CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DI NEGOZI DI VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA
CONTRIBUTI PER SISTEMI E APPARATI DI SICUREZZA NELLE IMPRESE COMMERCIALI
Con questo bando la Regione Marche ha creato un fondo per la sicurezza a disposizione delle imprese commerciali che intendono dotarsi di sistemi di sicurezza per affrontare il problema della microcriminalità nonché degli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande, che hanno sospeso temporaneamente l’attività a causa del Covid – 19.
Beneficiari: imprese del commercio e della somministrazione di alimenti e bevande iscritte nel Registro delle imprese con sede o unità locale operativa nella Regione Marche (comprese attività di rivendita di generi di monopolio; farmacie e Parafarmacie; attività di vendita e distribuzione di carburanti effettuate in impianti stradali ed autostradali; attività di rivendita di stampa quotidiana e periodica; attività all’ingrosso e al dettaglio esercitata in un unico immobile; attività miste).
Sono escluse le le forme speciali di vendita di cui alla L.R. n. 27/2009 – titolo II – Capo I – Sezione II, le attività commerciali che svolgono le seguenti attività: vendita non rivolte al pubblico (spacci interni, distributori posti in luoghi privati); vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.); attività che prevedono trasformazione di prodotti; attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al suolo quali box o chioschi.
Tra le attività di somministrazione di alimenti e bevande non sono ammesse attività svolte da circoli privati e mense e attività artigianali per la produzione propria.
Tipologia di interventi: progetti relativi all’acquisto ed all’installazione di sistemi di sicurezza attivi o passivi agli esercizi commerciali, collegati o da collegare con le forze dell’ordine e/o istituti di vigilanza. A titolo esemplificativo: collegamenti in video e/o con memoria degli eventi, diretti con le forze dell’ordine per la visualizzazione della rapina in atto, anche in presenza di istituti di vigilanza; sistemi antifurto (antintrusione) elettronici collegato ad istituti di vigilanza; sistemi passivi per la protezione dei locali (casse a tempo, blindature, vetri antisfondamento, lettore carte di credito); spese di investimento finalizzate all’adeguamento delle imprese all’emergenza Covid-19 solo se abbinate ai primi due interventi di cui sopra. Gli interventi di edilizia sono ammissibili solo se strettamente legati all’installazione. Sono ammessi a finanziamento anche i progetti già realizzati a far data dal 01/01/2019.
Non sono ammissibili spese relative a acquisto di beni usati, leasing, noleggio, fatture/ricevute di importo inferiore ad € 100,00 IVA esclusa, sistemazione di esterni (rifacimento e/o asfaltature piazzali, illuminazione, recinzione, cancelli, ecc), costi di progettazione, di direzione dei lavori e di consulenza.
Per la concessione dei contributi verrà stabilito un ordine di priorità che considererà, tra i criteri, l’aver già realizzato gli interventi ammissibili, la sospensione dell’attività causa emergenza da Covid 19, non aver mai percepito contributi pubblici nella stessa unità locale, ecc.
Tipo di contributo: Contributo in conto capitale in regime de minimis, pari al 40% delle spese ammissibili, fino ad un massimo di € 5.000,00 per ogni impresa beneficiaria. La spesa ammissibile, al netto di IVA, non può essere inferiore a € 2.500,00.
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 ottobre 2020
CONTRIBUTI PER LA DIFFUSIONE DI NEGOZI DI VENDITA DI PRODOTTI SFUSI E ALLA SPINA
Con questa misura si intende favorire l’apertura di nuovi negozi di vendita di prodotti sfusi e alla spina, o la realizzazione di punti vendita di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti, con particolare riferimento agli esercizi commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande che hanno sospeso temporaneamente l’attività a causa del Covid – 19.
Beneficiari: micro, piccole e medie imprese commerciali di vendita al dettaglio e di somministrazione di alimenti e bevande, esistenti al momento della presentazione della domanda, il cui volume d’affari, come indicato nell’ultima dichiarazione iva presentata, non sia superiore ad € 2.000.000,00 (per le nuove imprese il dato non rileva mentre in caso di subentro va indicato il dato della impresa cedente.
Sono escluse le le forme speciali di vendita di cui alla L.R. n. 27/2009 – titolo II – Capo I – Sezione II, e le attività commerciali che svolgono le seguenti attività: attività di vendita non rivolte al pubblico (spacci interni); attività di vendita di merci prodotte in proprio (agricoltori, artigiani, ecc.); attività che prevedono trasformazione di prodotti; distributori automatici; attività di commercio elettronico; attività di rivendita di carburanti; attività di commercio all’ingrosso; attività di commercio su aree pubbliche che non operano con strutture stabilmente fissate al suolo quali box o chioschi; attività di vendita promiscua;
Tipologia di interventi: Gli interventi ammessi a contributo sono:
➢ per le attività commerciali:
• Ristrutturazione, manutenzione straordinaria di una nuova attività commerciale dedita prevalentemente1 alla vendita di prodotti sfusi e alla spina;
• Ampliamento, adeguamento e sistemazione degli spazi per la vendita prevalente di prodotti sfusi e alla spina in esercizi commerciali già esistenti;
• Ampliamento, adeguamento e sistemazione degli spazi per la vendita di prodotti sfusi e alla spina (es. corner);
• Attrezzature fisse e mobili ed arredi strettamente inerenti l’attività di vendita di prodotti sfusi e alla spina.
➢ per le attività di somministrazione di alimenti e bevande: Attrezzature (es. dispencer, spinatrice) strettamente inerenti l’attività di vendita di prodotti alla spina e di prodotti sfusi da collocare in apposito spazio (es. Corner).
Inoltre per entrambe le attività sono ammesse, solo se sostenute congiuntamente ad uno o più degli interventi descritti sopra, spese di investimento finalizzate all’adeguamento delle imprese all’emergenza Covid-19.
Sono ammessi a finanziamento anche i progetti già realizzati a far data dal 01/01/2019.
Non sono ammissibili spese relative ad acquisto dei veicoli, acquisto di beni usati, spese accessorie (IVA, contratti per la fornitura di luce, gas ed acqua, oneri di urbanizzazione, spese notarili, registrazione degli atti, spese tecniche per la predisposizione di DIA/SCIA, cambio di destinazione d’uso, ecc., leasing, fatture/ricevute di importo inferiore ad € 100,00, IVA esclusa, interessi passivi, sistemazione di esterni (rifacimento e/o asfaltature piazzali, illuminazione, recinzione, cancelli, ecc), fatture per riparazioni, sistemazioni e modifiche.
Per la concessione dei contributi verrà stabilito un ordine di priorità che considererà, tra i criteri, l’avvio dell’attività nell’anno in corso, l’età dei titolari, l’aver già completato gli investimenti, le tipologie di prodotti in vendita, ecc.
Tipo di contributo: Contributo in conto capitale in regime de minimis, pari al 70% delle spese ammissibili. La spesa ammissibile, al netto di iva, non può essere inferiore ad € 2.000,00 e superiore ad € 50.000,00.
Scadenza per la presentazione delle domande: 30 ottobre 2020