Trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri – Quesiti sulla compilazione del tracciato XML – Articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127

Con la consulenza giuridica specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

[ALFA], nel prosieguo istante, onde poter fornire alle proprie associate corrette informazioni, pone una serie di questioni che riguardano la trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri ex articolo 2 del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127 ed il relativo tracciato XML. In particolare, seguendo l’elenco formulato dall’istante: «1. Blocco 4 – 4.1.2 – codice N1. Il codice N1 fa riferimento alle operazioni “escluse ex art. 15”. Questo articolo, tra le altre ipotesi, comprende anche: a) il “valore normale dei beni ceduti a titolo di sconto, premio o abbuono in conformità alle originarie condizioni contrattuali, tranne quelli la cui cessione è soggetta ad aliquota più elevata” (art. 15, primo comma, n. 2) del DPR n.
633/1972).

Al fine di semplificare la rappresentazione delle operazioni nel documento commerciale si chiede se, in alternativa all’utilizzo del codice N1, siano adottabili le seguenti soluzioni:
i. cessione a titolo di sconto di beni soggetti ad aliquota propria pari o inferiore a quella applicata agli altri beni oggetto della transazione:
Esempio: Bene A / % IVA 10 / Importo 100,00; Bene B / % IVA 10 / Importo 80,00; Bene C / % IVA 10 / Importo 30,00; Bene C SCONTO / % IVA 10 / Importo (-) 30,00; Totale complessivo 180,00; di cui IVA 16,36;
ii. cessione a titolo di sconto di beni soggetti ad aliquota più elevata: Esempio: Bene A / % IVA 10 / Importo 100,00; Bene B / % IVA 10 / Importo 80,00; Bene C / % IVA 22 / Importo 30,00; Bene C – OMAGGIO / Importo (-) 30,00; Totale complessivo 180,00; di cui IVA 21,77.
b) l’“importo degli imballaggi e dei recipienti, quando ne sia stato espressamente pattuito il rimborso alla resa” (art. 15, primo comma, n. 4) del DPR n. 633/1972).

Si chiede se l’esercente possa emettere, per l’importo riscosso come cauzione per “vuoto a rendere”, un documento commerciale con codice Natura N1 e se, al momento della resa, possa emettere un documento commerciale di reso con codice Natura N1 e causale “VR” di cui alla lettera C) delle Specifiche tecniche RT ver. 10, pag. 15/47.

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