
CIRCOLARE DI STUDIO N.4 DEL 22 GENNAIO 2020
CONGEDO DI MATERNITÀ E PATERNITÀ FRUITO ESCLUSIVAMENTE DOPO IL PARTO
L’INPS fornisce le istruzioni operative per la fruizione dei 5 mesi di congedo di maternità e paternità esclusivamente dopo il parto, ai sensi dell’art. 16, comma 1.1 del D.Lgs n. 151/2001, introdotto dalla Legge di Bilancio 2019.
LA NOVITÀ NORMATIVA
L’art. 16, comma 1 del D.Lgs n. 151/2001 sancisce il divieto di adibire al lavoro le donne:
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durante i 2 mesi antecedenti la data presunta del parto;
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qualora il parto avvenga dopo la data presunta, per il periodo tra tale data e la data effettiva;
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durante i 3 mesi dopo il parto;
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qualora il parto avvenga prima della data presunta, durante gli ulteriori giorni non goduti prima del parto.
In aggiunta a quanto sopra, la normativa consente la c.d. “flessibilità” del congedo ossia la possibilità per la lavoratrice di assentarsi a partire dal mese precedente la data presunta del parto e per i quattro mesi successivi.
In tale contesto, la Legge di Bilancio 2019 ha apportato la seguente modifica “… è riconosciuta alle lavoratrici la facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo l’evento del parto entro i cinque mesi successivi allo stesso….”
DOCUMENTAZIONE SANITARIA E DECORRENZA DEL CONGEDO
La scelta di godere del congedo di maternità esclusivamente nei 5 mesi successivi al parto è subordinata al rilascio, da parte di un medico specialista del SSN o con esso convenzionato e del medico competente, ove presente, di un certificato che attesti che da tale opzione non derivi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro.
Tale documentazione sanitaria deve essere acquisita dalla lavoratrice nel corso del settimo mese di gravidanza e deve certificare l ’assenza di rischi per la salute della stessa e del nascituro fino alla data presunta del parto o, qualora questo dovesse avvenire successivamente, fino alla data effettiva del parto.
Le suddette certificazioni devono essere trasmesse al datore di lavoro e all’INPS entro la fine del settimo mese di gravidanza. Qualora vengano prodotte all’Istituto oltre il predetto termine, è comunque necessario che la redazione sia avvenuta nel corso del settimo mese di gravidanza.
Nel caso di certificazioni mediche che attestino l’assenza di pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro solo fino alla data presunta del parto, da tale data decorrono i 5 mesi di congedo di maternità. Lo svolgimento di attività lavorativa è consentito fino al giorno precedente a tale data, successivamente decorre il congedo e quindi il diritto all’indennità di maternità dell’INPS
Qualora la dipendente continui a lavorare fino al giorno effettivo del parto (anche se il datore di lavoro non avrebbe dovuto consentire l’accesso della gestante al luogo di lavoro), i giorni intercorrenti tra la data presunta del parto ed il giorno antecedente la data del parto saranno comunque fatti rientrare nel congedo di maternità senza essere però indennizzati, in quanto regolarmente retribuiti dal datore di lavoro.
La facoltà di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto non è compatibile con l’interdizione dal lavoro per condizioni di lavoro o ambientali pregiudizievoli alla salute della donna e del nascituro e nei casi in cui la lavoratrice non possa essere adibita a diverse mansioni;
INSORGENZA DELLA MALATTIA NEI 2 MESI” ANTE PARTUM”
Considerato che la possibilità per la lavoratrice di astenersi dal lavoro esclusivamente dopo il parto è vincolata all’attestazione che da tale opzione non consegua pregiudizio alla salute della gestante o
del nascituro, l’INPS precisa che tale facoltà decade in caso di malattia insorta antecedentemente all’evento del parto.
Pertanto, dal giorno di insorgenza della malattia, anche se si tratta di un solo giorno, inizia a decorrere il periodo di congedo di maternità.
PART-TIME
Qualora la lavoratrice gestante svolga due o più rapporti di lavoro a tempo parziale, la stessa dovrà opzionare per ognuno di essi la facoltà di astenersi dal lavoro solamente dopo il parto, al ricorrere delle condizioni richieste per l’esercizio di tale facoltà.
Qualora per uno dei rapporti a tempo parziale sia stata disposta l’interdizione anticipata connessa alle condizioni ambientali, la lavoratrice non potrà avvalersi della fruizione del congedo di maternità esclusivamente dopo il parto per nessuno dei rapporti di lavoro in essere.
PATERNITÀ
Il padre ha diritto di astenersi dal lavoro per tutto il periodo di congedo di maternità, o per l’eventuale residuo non fruito dalla madre, in caso di
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abbandono,
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morte o grave infermità della madre,
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affidamento esclusivo del figlio al padre.