Circolare di Studio n. 18 del 20 Marzo 2026
Comunicazioni per l’accesso al credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali effettuati nell’anno 2026 con termine di presentazione al 1° aprile 2026
Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela
Circolare di Studio n. 18 del 20 Marzo 2026
OGGETTO: COMUNICAZIONI PER L’ACCESSO AL CREDITO D’IMPOSTA PER GLI INVESTIMENTI PUBBLICITARI INCREMENTALI EFFETTUATI NELL’ANNO 2026 CON TERMINE PRESENTAZIONE AL 1° APRILE 2026.
Premessa:
Con provvedimento del Capo del Dipartimento per l’informazione e l’editoria del 23 febbraio 2026 il termine di scadenza per la presentazione della “Comunicazione per l’accesso” al bonus pubblicità 2026, che è una sorta di prenotazione delle risorse, contenente i dati degli investimenti già effettuati e/o da effettuare nell’anno agevolato, è stato differito al 1° aprile 2026.
Soggetti beneficiari dell’agevolazione:
- Imprese o lavoratori autonomi, a prescindere dalla natura giuridica, dalla dimensione aziendale e dal regime contabile adottato;
- Enti non commerciali.
Investimenti agevolati:
Investimenti in esclusivamente in campagne pubblicitarie:
- Sulla stampa quotidiana e periodica, anche online
ATTENZIONE:
Le spese per l’acquisto di pubblicità sono ammissibili al netto delle spese accessorie, dei costi di intermediazione e di ogni altra spesa diversa dall’acquisto dello spazio pubblicitario, anche se ad esso funzionale o connessa.
Spese escluse:
- Acquisto di spazi nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia;
- Spese relative a spot radio e televisivi di inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con servizi a sovraprezzo;
- Grafica pubblicitaria su cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica, pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche.
Spese incrementali:
Per fruire dell’agevolazione è richiesto che:
- Il valore complessivo dei suddetti investimenti agevolabili sia superiore di almeno l’1% rispetto ad analoghi investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente.
Misura dell’agevolazione:
E’ attribuito un contributo, sotto forma di credito d’imposta di cui all’articolo 57-bis del decreto-legge 24 aprile 2017, n.50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n.96, e successive modifiche ed integrazioni nella misura unica del 75% del valore incrementale degli investimenti effettuati, tenendo conto del limite massimo complessivo delle risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da ripartire. Nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle richieste ammesse, si procederà alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in misura proporzionale.
Tale credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione (codice tributo “6900”), a partire dal quinto giorno lavorativo successivo alla pubblicazione dell’elenco dei soggetti ammessi.
L’agevolazione è comunque concessa nei limiti dei regolamenti dell’Unione europea in materia di “aiuti de minimis”.
Cosa fare:
Sotto il profilo operativo, per richiedere l’agevolazione il contribuente (senza allegare alcun documento) deve:
- Trasmettere la domanda preventiva, ossia la “Comunicazione per l’accesso al credito d’imposta”, tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate, attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata “Servizi per” alla voce “Comunicare”, fino al 1° aprile del periodo corrente in cui si intende fruire dell’agevolazione;
- Confermare tali dati con successiva “Dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati” resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 per attestare gli investimenti effettivamente realizzati nell’anno agevolato inviandola dal 9 gennaio al 9 febbraio 2027 (salvo proroghe).
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento
