Circolare di Studio n. 29 del 12 Novembre 2025 OGGETTO:
Comunicazione entro fine anno per applicazione ritenuta ridotta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari
Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela
Comunicazione entro fine anno per applicazione ritenuta ridotta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari
Premessa:
L’articolo 25 bis del D.P.R. n.600/1973 dispone l’applicazione, da parte dei sostituti d’imposta, escluse le imprese agricole, di una ritenuta a titolo d’acconto dell’Irpef o dell’Ires dovuta dai percipienti all’atto del pagamento delle provvigioni comunque denominate per le prestazioni anche occasionali inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento di affari. La provvigione da assoggettare a ritenuta è costituita oltre che dal compenso per l’attività svolta anche da ogni altro compenso inerente l’attività prestata, ivi compresi i rimborsi spese.
Applicazione della ritenuta in misura ridotta:
Entro il 31 dicembre 2025, con effetti dall’anno successivo, gli intermediari del commercio, agenti e rappresentanti, procacciatori di affari, che si avvalgono nello svolgimento della propria attività, in via continuativa, dell’opera di dipendenti o di terzi, possono inviare apposita dichiarazione alla ditta mandante per l’applicazione di una ritenuta ridotta sulle provvigioni da applicarsi con aliquota al 23% ma solo sul 20% dell’ammontare delle provvigioni anziché sul 50%.
Se le condizioni previste per la riduzione al 20% della ritenuta si verificano in corso d’anno, la relativa comunicazione deve essere presentata non oltre 15 giorni da quello in cui le condizioni stesse si sono verificate (stesso termine in ipotesi di variazioni che fanno venir meno le condizioni).
La suddetta comunicazione, da rilasciare in carta semplice, datata e sottoscritta, potrà essere spedita mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero inviata anche via PEC, dovrà contenere:
- I dati identificativi del percipiente,
- L’attestazione di avvalersi in via continuativa dell’opera di dipendenti o di terzi.
Tale dichiarazione conserva la sua validità anche oltre l’anno cui si riferisce, senza che sia necessaria la sua ripetizione, qualora non vi siano variazioni che fanno perdere il diritto all’agevolazione.
Sanzioni applicabili:
L’omissione della comunicazione relativa alle variazioni che comportano il venir meno delle condizioni per usufruire della minor ritenuta comporta l’applicazione di una sanzione di carattere amministrativo da euro 250 ad euro 2.000.
La medesima sanzione è applicabile in ipotesi di dichiarazione incompleta o non veritiera.
Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento
