Circolare di Studio n. 33 del 11/12/2023

Comunicazione  bonus  edilizi  non  utilizzabili  tramite  la “piattaforma cessione crediti”
Ulteriore rateazione crediti ex art. 9, comma 4 l. 176/2022

OGGETTO:

  • Comunicazione bonus  edilizi  non  utilizzabili  tramite  la “piattaforma cessione crediti”
  • Ulteriore rateazione crediti ex art. 9, comma 4 l. 176/2022

COMUNICAZIONE    BONUS    EDILIZI    NON    UTILIZZABILI    TRAMITE     LA “PIATTAFORMA CESSIONE CREDITI”

Con l’art. 25 del D.L. n. 104/2023 è stato stabilito che, se i bonus derivanti dall’esercizio delle opzioni per la cessione del credito e dello sconto in fattura (art. 121, comma 1, lett. a) e b), del D.L. n. 34/2020) risultino non utilizzabili per cause diverse dal decorso dei termini, l’ultimo cessionario è tenuto a comunicare tale circostanza all’Agenzia delle Entrate.

Il Provvedimento 23 novembre 2023, n. 410221/2023 dell’Agenzia Entrate ha stabilito il contenuto di tali comunicazioni e le modalità per l’effettuazione delle stesse.

La comunicazione dei suddetti crediti d’imposta deve essere inviata, a partire dal 1 dicembre 2023 direttamente da parte dell’ultimo cessionario titolare dei crediti stessi, tramite l’apposito servizio web attivo da tale data e disponibile nell’area riservata del sito internet dell’Agenzia delle Entrate, all’interno della “Piattaforma cessione crediti”.

Tramite lo stesso servizio è possibile anche consultare i dati delle comunicazioni accolte.

Per i crediti d’imposta c.d. “tracciabili” (ossia quelli risultanti da comunicazioni di cessione/sconto in fattura inviate all’Agenzia Entrate dal 1 maggio 2022) il cessionario deve indicare:

  • il protocollo telematico attribuito alla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura da cui sono derivati i crediti non utilizzabili;
  • una o più rate annuali dei suddetti

La comunicazione è accolta se le rate dei crediti risultano ancora nella disponibilità del cessionario che ha effettuato la comunicazione stessa.

Per i crediti d’imposta c.d. “non tracciabili” (ossia quelli risultanti da comunicazioni di cessione/sconto in fattura inviate all’Agenzia Entrate fino al 30 aprile 2022) il cessionario deve invece indicare gli estremi identificativi della rata annuale del credito derivante dalla comunicazione di prima cessione del credito o sconto in fattura.

La comunicazione è accolta se il cessionario dispone di credito residuo sufficiente per la tipologia di credito indicata e la relativa rata annuale. Nella comunicazione deve essere indicata anche la data in cui l’ultimo cessionario è venuto a conoscenza dell’evento che ha determinato la non utilizzabilità del credito.

Con una FAQ dello scorso 23 novembre 2023 l’agenzia entrate ha precisato che i crediti sottoposti a sequestro non sono oggetto di tale comunicazione in quanto tale evento è già noto all’agenzia medesima. Diversamente,    precisa    la     risposta,    rientrano     nell’ambito    della comunicazione i crediti che siano stati oggetto di irregolarità procedurali che ne inibiscono l’utilizzo.

Le comunicazioni accolte sono immediatamente efficaci e i crediti a cui si riferiscono non risulteranno più a disposizione del cessionario che ha effettuato le comunicazioni stesse.

ULTERIORE RATEAZIONE CREDITI EX ART. 9, COMMA 4 D.L. 176/2022

L’articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 176 del 2022, come modificato dall’articolo 2, comma 3-quinquies, del decreto-legge 16 febbraio 2023, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 aprile 2023, n. 38 consente di ripartire in dieci rate annuali la quota residua non utilizzata delle rate annuali di taluni crediti derivanti dai bonus edilizi e precisamente quelli di cui

  1. all’articolo 119 del citato decreto-legge n. 34 del 2020 (c.d. Superbonus)
  2. all’articolo 119-ter citato decreto-legge n. 34 del 2020 (interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche);
  3. c) all’articolo 16, commi da 1-bis a 1-septies, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63 (c.d. Sismabonus).

E’ disposto che la quota residua di ciascuna rata annuale dei crediti d’imposta di cui sopra , non utilizzata in compensazione ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, anche acquisita a seguito di cessioni del credito successive alla prima opzione, può essere ripartita in dieci rate annuali di pari importo, decorrenti dall’anno successivo a quello di riferimento della rata originaria.

Le modalità attuative sono state disposte con Provvedimento del Direttore dell’agenzia entrate Prot. n. 2023/132123.

Pertanto in deroga all’articolo 121, comma 3, terzo periodo, del predetto decreto-legge n. 34 del 2020, i crediti d’imposta derivanti dalle comunicazioni di cessione o di sconto in fattura inviate all’Agenzia delle entrate entro il 31 marzo 2023 e non ancora utilizzati possono essere fruiti in dieci rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione a partire dal 2 maggio 2023 all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario, da effettuarsi in via telematica, anche avvalendosi (solo a partire dal 3 luglio 2023) dei soggetti previsti dall’articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.

La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni successivi e non può essere richiesta a rimborso.

In particolare, la ripartizione può essere comunicata per la quota residua delle rate dei crediti riferite:

  • agli anni 2022 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni delle opzioni per la prima cessione o lo sconto in fattura inviate all’Agenzia delle Entrate fino al 31 ottobre 2022, relative al Superbonus (codici tributo 6921, 7701 e 7711);
  • agli anni 2023 e seguenti, per i crediti derivanti dalle comunicazioni inviate all’Agenzia delle Entrate dal 1° novembre 2022 al 31 marzo 2023, relative al Superbonus (codici tributo 7708 e 7718), nonché dalle comunicazioni inviate fino al 31 marzo 2023, relative al Sisma-bonus (codici tributo 6923, 7703 e 7713) e agli interventi finalizzati al superamento e all’eliminazione di barriere architettoniche (codici tributo 7707 e 7717).

Ciascuna nuova rata annuale risultante dalla ripartizione della rata originaria può essere utilizzata esclusivamente in compensazione tramite modello F24, dal 1° gennaio al 31 dicembre del relativo anno di riferimento e non può essere ceduta a terzi, né ulteriormente ripartita. La quota del credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere fruita negli anni successivi o richiesta a rimborso.

Originariamente era previsto che la suddetta opzione fosse irrevocabile ma, con Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 332687 del 22 settembre 2023, è stata introdotta la possibilità di revoca della comunicazione di ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui.

La richiesta di annullamento deve essere effettuata tramite il modello denominato “Richiesta di annullamento della ripartizione in dieci rate annuali dei crediti residui” (scaricabile cliccando sul seguente link: https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/provvedimento-del-22- settembre-2023 ), compilato e sottoscritto digitalmente o con firma autografa dal titolare del credito.

In caso di firma autografa deve essere allegata copia del documento di identità. Il modello deve essere trasmesso tramite posta elettronica certificata                                                                                    all’indirizzo

annullamentoaccettazionecrediti@pec.agenziaentrate.it.

L’accoglimento della richiesta di annullamento determina:

  1. la riduzione dell’ammontare dei crediti fruibili risultante dalla ripartizione in dieci rate. Pertanto, l’intera richiesta viene respinta se non sono disponibili crediti sufficienti per assorbire la riduzione;
  2. il ripristino dell’ammontare della rata del credito originario, a cui saranno attribuiti il codice tributo, l’anno di riferimento e la scadenza che aveva prima della ripartizione in dieci rate.

Si riporta il link del sito agenzia entrate in cui è possibile trovare la Guida all’utilizzo della Piattaforma cessione crediti https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/documents/20143/2243387/ Manuale_Utente+Piattaforma+cessione+crediti.pdf/43a56e80-a3cd-

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Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.