Circolare di Studio n. 1 del 7 Gennaio 2026

Compensi ad Amministratori e principio di “cassa allargato”

Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela

OGGETTO:

  • Compensi ad Amministratori e principio di “cassa allargato”.
  • Criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo per compensi soggetti a ritenuta.

Premessa:

Dal punto di vista fiscale, il compenso amministratore assume caratteristiche diverse a seconda del tipo di attività esercitata dal medesimo percipiente.

In generale, i proventi derivanti dall’incarico di amministratore sono considerati redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente poiché rientrano nella categoria delle “collaborazioni coordinate e continuative”.

In altri casi, tali proventi possono considerarsi redditi di lavoro autonomo, quando l’incarico di amministratore è strettamente legato a compiti istituzionali propri della professione.

Compensi corrisposti ad AMMINISTRATORI NON LAVORATORI AUTONOMI entro il 12 gennaio 2026:

L’articolo 95, comma 5 del Tuir, stabilisce che i compensi degli amministratori delle società di cui all’articolo 73, comma 1 del Tuir, sono deducibili (ai fini Ires) nell’esercizio in cui vengono corrisposti (è inoltre previsto che gli stessi siano stabiliti con preventiva delibera assembleare). Per tali collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova sempre applicazione il disposto dell’art.51, comma 1, del TUIR, in base al quale i compensi erogati entro la data del 12 gennaio 2026 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2025 sono da

includere tra i costi del periodo d’imposta 2025 in quanto applicabile il principio di “cassa allargata”.

E’ inoltre opportuno che tale compenso venga accreditato nel conto corrente dell’amministratore entro il 12 gennaio 2026 e venga erogato esclusivamente con strumenti tracciabili.

Compensi corrisposti ad AMMINISTRATORI LAVORATORI AUTONOMI entro il 31 dicembre 2025:

I compensi considerati prestazioni di lavoro autonomo, rientranti nell’oggetto della propria attività professionale, sono invece deducibili (ai fini Ires e Irap) nell’anno 2025 da parte delle società di cui all’articolo 73 comma 1 del Tuir soltanto se erogati entro il 31 dicembre 2025, ovvero entro l’ultimo giorno del periodo d’imposta di competenza.

Criteri di determinazione del reddito di lavoro autonomo per compensi soggetti a ritenuta:

Si ricorda che il Decreto Legislativo n.192/2024 ha riformulato l’art.54 del

Tuir in materia di determinazione del reddito di lavoro autonomo.

Una delle novità ha sancito quanto segue: “le somme e i valori in genere percepiti nel periodo d’imposta successivo a quello in cui gli stessi sono stati corrisposti dal sostituto d’imposta si imputano al periodo d’imposta in cui sussiste l’obbligo per quest’ultimo di effettuazione della ritenuta”.

Per cui occorre un allineamento tra il momento di percezione dei compensi da parte del professionista e l’effettuazione delle ritenute da parte del committente, così che assurge ad un ruolo sempre più cruciale l’incrocio con i dati emergenti dalle Certificazioni Uniche.

In sostanza non devono più sussistere difformità tra le “CU” rilasciate dai committenti e l’imputazione del reddito in capo al professionista, poiché

a rilevare sarà la data di avvenuto pagamento da parte del committente e non la data di effettivo accredito sul c/c del professionista.

ESEMPIO:

Un bonifico effettuato dalla società X Srl in data 30/12/2025 (n) viene accreditato sul c/c dell’amministratore (professionista che ha emesso fattura) in data 02/01/2026 (n+1).

Fino al 2023 il professionista tassava il proprio compenso, fatturato, di

amministratore nel periodo d’imposta successivo (n+1).

A partire dal 2024 il professionista tassa il proprio compenso, fatturato, di amministratore nel medesimo periodo d’imposta (n) anche se l’accredito sul proprio c/c è avvenuto nell’anno successivo.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento