CIRCOLARE DI STUDIO N. 7 DEL 14 FEBBRAIO 2020

CERTIFICAZIONE UNICA 2020 PER IL PERIODO D’IMPOSTA 2019

Premessa:

Con Provvedimento n.8932/2020 del 15 gennaio 2020 il Direttore dell’Agenzia delle Entrate ha approvato, relativamente all’anno 2019, la Certificazione Unica “CU 2020”.

Che cosa attesta la “CU 2020”:

  1. Ammontare complessivo dei redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati, di cui agli art.49 e 50 del Tuir, corrisposti nell’anno 2019 ed assoggettati a tassazione ordinaria, a tassazione separata, a ritenuta a titolo d’imposta e ad imposta sostitutiva;
  2. Ammontare complessivo dei redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi di cui agli ert.53 e 67, comma 1 del Tuir;
  3. Ammontare delle provvigioni comunque denominate per prestazioni, anche occasionali, inerenti a rapporti di commissione, agenzia, mediazione, rappresentanza di commercio e procacciamento d’affari, corrisposte nel 2019, nonché provvigioni derivanti da vendita a domicilio di cui all’art.19 del D.Lgs. n.114/1998, assoggettate a ritenuta a titolo d’imposta, cui si sono rese applicabili le disposizioni dell’art.25-bis del DPR n.600/1973;
  4. Ammontare complessivo dei compensi erogati nel 2019 a seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art.21, comma 5, della Legge n.449/1997;
  5. Ammontare complessivo delle somme erogate a seguito di procedure di esproprio di cui all’art.11 della Legge n.413/1991;
  6. Ammontare dei corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a contratti d’appalto per cui si sono rese applicabili le disposizioni contenute nell’art.25-ter del DPR n.600/1973;
  7. Ammontare complessivo delle indennità corrisposte per la cessazione di rapporti di agenzia, per la cessazione da funzioni notarili e per la cessazione dell’attività sportiva quando il rapporto di lavoro è di natura autonoma (lettere d), e), f), dell’art.17, comma 1, del Tuir);
  8. Ammontare complessivo dei corrispettivi erogati per contratti di locazione di immobili ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni di cui all’art.4 del DL. n.50/2017;
  9. Le relative ritenute di acconto operate
  10. Le detrazioni effettuate.

La “CU 2020” viene altresì utilizzata per attestare l’ammontare dei redditi

corrisposti nel periodo d’imposta 2019 che non hanno concorso alla formazione del reddito imponibile ai fini fiscali e contributivi, dei dati previdenziali ed assistenziali relativi alla contribuzione versata o dovuta agli enti previdenziali.

Termini di presentazione esclusivamente telematici:

Il termine per effettuare l’invio telematico, direttamente o tramite un intermediario abilitato, all’Agenzia delle Entrate, del modello “ordinario” della “CU 2020” è fissato al 7 marzo 2020.

Qualora le certificazioni contengano solo redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi 730 precompilata la scadenza dell’invio telematico è spostata al 31 ottobre 2020.

Entro il 31 marzo 2020, ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente nel caso di cessazione del rapporto di lavoro in corso d’anno andrà consegnato (o inviato con modalità elettronica) in duplice copia, da parte del sostituto d’imposta, ai sostituiti, il modello “sintetico” della “CU 2020”.

Soggetti obbligati all’invio telematico:

Sono tenuti all’invio del modello ordinario composta da:

  • Frontespizio nel quale vengono riportate le informazioni relative al tipo di comunicazione, ai dati del sostituto, ai dati relativi al rappresentante firmatario della comunicazione, alla firma della comunicazione e all’impegno alla presentazione telematica; 
  • Quadro CT nel quale vengono riportate le informazioni riguardanti il destinatario dei flussi telematici dei risultati relativi ai mod.730-4 resi disponibili dall’Agenzia delle Entrate; 
  • Certificazione Unica 2020 nella quale vengono riportati i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi; 

i sostituti d’imposta che nel 2019 hanno corrisposto somme o valori soggetti a ritenuta alla fonte, ai sensi del DPR n.600/1973 articoli:

  • 23 (ritenuta sui redditi di lavoro dipendente), 
  • 24 (ritenuta sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente), 
  • 25 (ritenuta sui redditi di lavoro autonomo e su altri redditi), 
  • 25-bis (ritenuta sulle provvigioni inerenti a rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione, di rappresentanza di commercio e di procacciamento d’affari), 
  • 25-ter (ritenuta sui corrispettivi dovuti dal condominio all’appaltatore),
  • 25-quater (ritenuta sui compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi),

  • 29 (ritenuta sui compensi e altri redditi corrisposti dallo Stato);

ai sensi dell’art.33, comma 4, del DPR n.42/1988;

ai sensi dell’art.21, comma 15, della legge n.449/1997 (pignoramento presso terzi);

ai sensi dell’art.11 della legge n.413/1991.

Sono altresì tenuti all’invio coloro che nel 2019 hanno corrisposto contributi previdenziali e assistenziali e/o premi assicurativi dovuti all’INAIL.

E’ facoltà dei sostituti d’imposta suddividere il flusso telematico inviando, oltre il frontespizio ed eventualmente il quadro CT, le certificazioni dati lavoro dipendente e assimilati separatamente dalle certificazioni dati lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Il “modello sintetico” è invece composto da:

  • Dati anagrafici, per l’indicazione dei dati del soggetto che rilascia la certificazione e di quelli relativi al dipendente, pensionato o altro percettore delle somme, compresi quindi i lavoratori autonomi; 
  • Certificazioni lavoro dipendente, assimilati ed assistenza fiscale; 
  • Certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi. 

Obbligo di consegna della Certificazione Unica al contribuente:

La Certificazione Unica 2020, contenente i dati relativi ai redditi di lavoro dipendente, equiparati ed assimilati e ai redditi di lavoro autonomo,

provvigioni e redditi diversi deve essere consegnata, in duplice copia, al contribuente da parte dei datori di lavoro, sostituti d’imposta o enti eroganti e dagli enti pubblici o privati che erogano trattamenti pensionistici, entro il 31 marzo del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono i redditi certificati ovvero entro 12 giorni dalla richiesta del dipendente in caso di cessazione del rapporto di lavoro.

E’ facoltà del sostituto d’imposta trasmettere al contribuente la certificazione in formato elettronico, purchè sia garantita allo stesso la possibilità di entrare nella disponibilità della medesima e di poterla materializzare per i successivi adempimenti. Resta, dunque, in capo al sostituto d’imposta l’onere di accertarsi che ciascun soggetto si trovi nelle condizioni di ricevere in via elettronica la certificazione, provvedendo, diversamente, alla consegna in forma cartacea (Risoluzione n.145 del 21/12/2006). Tale modalità deve essere esclusa nelle ipotesi in cui il sostituto sia tenuto a rilasciare agli eredi la CU relativa al soggetto deceduto ovvero quando il dipendente abbia cessato il rapporto di lavoro.

Gli enti previdenziali rendono disponibile la CU in modalità telematica ed è facoltà del cittadino richiedere la trasmissione della Certificazione Unica 2020 in forma cartacea.

Istruzioni operative per il sostituto d’imposta:

Poiché la compilazione delle CU che i datori di lavoro dovranno rilasciare ai propri lavoratori dipendenti e/o assimilati saranno gestite direttamente dai Consulenti del Lavoro delle società clienti le presenti istruzioni operative saranno da tenere in considerazione per il rilascio da parte del sostituto d’imposta delle sole certificazioni riferite a redditi di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

Informazioni da inserire sui “dati relativi alle somme erogate”:

Le somme erogate nel corso del 2019 da indicare al punto 1 Causale” possono riguardare una o più delle seguenti “tipologie reddituali”:

  1. Prestazioni di lavoro autonomo rientranti nell’esercizio di arte o professione abituale;
  2. Utilizzazione economica, da parte dell’autore o dell’inventore, di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule o informazioni relativi ad esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico; 
  3. Utili derivanti da contratti di associazione in partecipazione e da contratti di cointeressenza, quando l’apporto è costituito esclusivamente dalla prestazione di lavoro; 
  4. Utili spettanti ai soci promotori ed ai soci fondatori delle società di capitali; 
  5. Levata di protesti cambiari da parte dei segretari comunali; 
  6. Indennità corrisposte ai giudici onorari di pace e ai vice procuratori onorari; 
  7. Indennità corrisposte per la cessazione di attività sportiva professionale; 
  8. Indennità corrisposte per la cessazione dei rapporti di agenzia delle persone fisiche e delle società di persone con esclusione delle somme maturate entro il 31 dicembre 2003, già imputate per competenza e tassate come reddito d’impresa; 
  9. Indennità corrisposte per la cessazione da funzioni notarili; 
  10. Compensi corrisposti ai raccoglitori occasionali di tartufi non identificati ai fini Iva, in relazione alla cessione di tartufi; 
  11. Assegni di servizio civile universale di cui all’art.16 del D.Lgs. n.40/2017;
  12. Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti dagli aventi causa a titolo gratuito (ad es. eredi e legatari dell’autore e inventore);
  13. Redditi derivanti dall’utilizzazione economica di opere dell’ingegno, di brevetti industriali e di processi, formule e informazioni relativi a esperienze acquisite in campo industriale, commerciale o scientifico, che sono percepiti da soggetti che abbiano acquistato a titolo oneroso i diritti alla loro utilizzazione; 
  14. Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente;
  15. Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere; 
  16. Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali sussiste l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata ENPAPI;
  17. Indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi erogati: – nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche; – in relazione a rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo gestionale di natura non professionale resi a favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e di cori, bande e filodrammatiche da parte del direttore e dei collaboratori tecnici; 
  18. Prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circolare Inps n.104/2001);
  19. Redditi derivanti dall’assunzione di obblighi di fare, di non fare o permettere, per le quali non sussiste l’obbligo di iscrizione alla gestione separata (Circolare Inps n.104/2001); 
  20. Compensi corrisposti a soggetti non residenti privi di stabile organizzazione per l’uso o la concessione in uso di attrezzature industriali, commerciali o scientifiche che si trovano nel territorio dello Stato ovvero a società svizzere o stabili organizzazioni di società svizzere che possiedono i requisiti di cui all’art.15, comma 2 dell’Accordo tra la Comunità europea e la Confederazione svizzera del 26/10/2004;
  21. Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio monomandatario;
  22. Provvigioni corrisposte ad agente o rappresentante di commercio plurimandatario;
  23. Provvigioni corrisposte a commissionario;
  24. Provvigioni corrisposte a mediatore;
  25. Provvigioni corrisposte a procacciatore di affari;
  26. Provvigioni corrisposte a incaricato per le vendite a domicilio ovvero per la vendita porta a porta e per la vendita ambulante di giornali quotidiani e periodici (Legge n.67/1987); 
  27. Redditi derivanti da attività commerciali non esercitate abitualmente (ad esempio provvigioni corrisposte per prestazioni occasionali ad agente, mediatore, procacciatore d’affari);
  28. Redditi derivanti dalle prestazioni non esercitate abitualmente rese dagli incaricati alla vendita diretta a domicilio;
  29. Corrispettivi erogati nel 2019 per prestazioni relative a contratti d’appalto cui si sono resi applicabili le disposizioni contenute nell’art.25-ter del DPR n.600/1973; 
  30. Canoni corrisposti nel 2004 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art.26-quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR n.600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro della UE in presenza dei requisiti di cui al citato art.26-quater, del DPR n.600/1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. n.143/2005; 
  31. Canoni corrisposti dal 1° gennaio 2005 al 26 luglio 2005 da società o enti residenti ovvero da stabili organizzazioni di società estere di cui all’art.26-quater, comma 1, lett. a) e b) del DPR n.600/1973, a società o stabili organizzazioni di società, situate in altro stato membro della UE in presenza dei requisiti di cui al citato art.26- quater, del DPR n.600/1973, per i quali è stato effettuato, nell’anno 2006, il rimborso della ritenuta ai sensi dell’art.4 del D. Lgs. n.143/2005;
  32. Titolo diverso dai precedenti.

In presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto ha la facoltà di indicare i dati relativi secondo le seguenti modalità:

  • Totalizzare i vari importi e compilare un’unica certificazione qualora i compensi siano riferiti alla stessa causale; 
  • Compilare tante certificazioni quanti sono i compensi erogati nell’anno avendo cura di numerare progressivamente le singole certificazioni riguardanti il medesimo percipiente. 

Nelle ipotesi in cui siano state effettuate operazioni straordinarie determinanti l’estinzione di soggetti preesistenti e la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto, in presenza di più compensi erogati allo stesso percipiente, il sostituto d’imposta può scegliere di esporre i dati seguendo una delle modalità sopra indicate tenendo però distinte le situazioni ad esso riferibili da quelle riguardanti ciascun soggetto estinto che abbia consegnato al percipiente la certificazione di cui all’art.4, commi 6-ter e 6-quater, del D.P.R. n.322/1998.

In caso di decesso del percettore, il sostituto d’imposta deve rilasciare agli eredi la CU relativa al soggetto deceduto attestante i redditi e le altre somme a lui corrisposte, indicando nella parte “dati anagrafici” i dati relativi al defunto.

La CU va consegnata anche per attestare i redditi corrisposti agli eredi del percettore delle somme, ed in tal caso:

  • Nella sezione “dati anagrafici” occorre indicare i dati dell’erede; 
  • L’importo dei redditi erogati all’erede andrà indicato al punto 4 della parte “dati fiscali” mentre le ritenute operate andranno indicate al punto 9; 
  • Nel punto 8 “categorie particolari” occorre riportare il codice Z. 

ATTENZIONE: Nel caso in cui il sostituto d’imposta abbia erogato somme relative a redditi di lavoro autonomo a percipienti esteri privi di codice fiscale i relativi dati devono essere indicati esclusivamente nel prospetto SY del Modello 770/2020 nella Sezione IV.

Informazioni da inserire sui “dati fiscali”:

Per le somme contraddistinte al punto 1 dai codiciG”, “H” ed “I” occorre riportare nel punto 2, l’anno in cui è sorto il diritto alla percezione delle stesse e per le anticipazioni, l’anno 2019, barrando il punto 3. Nei punti 18 e 19 riportare l’eventuale ammontare delle somme corrisposte negli anni precedenti a titolo di anticipazione e le relative ritenute.

Nel punto 4 va indicato l’ammontare lordo del compenso corrisposto al netto dell’Iva eventualmente dovuta. Il Contributo Integrativo destinato alle Casse professionali non fa parte del compenso e non va indicato.

Per le somme individuate dal codice N” devono essere ricomprese nell’importo da esporre al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito (fino a euro 10.000 ai sensi dell’art.69, comma 2, del Tuir) che devono essere pure riportate al punto 7. Tali modalità devono attuarsi anche in caso di erogazione di compensi di ammontare non eccedente euro 10.000.

Relativamente ai compensi, non soggetti a ritenuta d’acconto, corrisposti a coloro che applicano il regime fiscale di vantaggio previsto dall’art.27 del D.L. n.98/2011 ovvero corrisposti ai minimi forfetari di cui all’art.1 della legge n.190/2014 nel punto 4 va indicato l’intero importo corrisposto ancorchè non assoggettato a ritenuta d’acconto ed il medesimo valore va riportato anche nel successivo punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo dei ricercatori residenti all’estero di cui al D.L. n.185/2008, occorre indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato) da riportare anche al punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art.2 del Tuir occorre indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (rispettivamente 70%, 90% e 50% dei redditi corrisposti ai lavoratori impatriati che rientrano in Italia dall’estero di cui al comma 1, 5-bis o 5-quater dell’art.16 del D.Lgs. n.147/2015) da riportare anche al punto 7.

Per i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori impatriati che sono rientrati in Italia dall’estero fino al 29 aprile 2019 e che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato ai sensi dell’art.2 del Tuir occorre indicare al punto 4 anche le somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato) da riportare anche al punto 7.

Nel punto 4 devono essere riportati anche gli assegni di servizio civile di cui all’art.16 del D.Lgs. n.40/2017 percepiti dagli operatori volontari di servizio civile universale, i quali sono stati inquadrati come redditi derivanti dalle assunzioni di obblighi di fare, non fare o permettere da riportare pure al punto 7.

Nel punto 4 non devono essere indicate le somme erogate ai soggetti di cui al quinto comma dell’art.25-bis del D.P.R. n.600/1973 (ad es. per provvigioni percepite da agenzie di viaggio, da agenti di assicurazione per prestazioni rese direttamente alle imprese assicurative) per le sole prestazioni, escluse dalla ritenuta, derivanti dalla specifica attività ivi prevista.

Se il percipiente è un soggetto non residente, il sostituto d’imposta deve indicare le somme non assoggettate a ritenuta nel punto 5, in quanto ha applicato direttamente il regime previsto nelle convenzioni internazionali per evitare le doppie imposizioni sui redditi (in tal caso è necessario conservare il certificato rilasciato dal competente ufficio fiscale estero, attestante la residenza del percipiente).

Per la compilazione del punto 6 è necessario utilizzare uno dei seguenti codici:

1 – nel caso di somme che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relativo ai compensi percepiti da docenti e ricercatori in base a quanto stabilito dal DL n.185/2008 (vanno altresì inseriti i relativi rimborsi spese);

5nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati rientrati in Italia dall’estero fino al 29 aprile 2019 e che hanno avviato un’attività di lavoro autonomo o d’impresa (art.16 del D.Lgs. n.147/2015); 

6nel caso di assegni di servizio civile universale di cui all’art.16 del D.Lgs. n.40/2017 per i quali la norma ha previsto la loro esenzione;

7nel caso di erogazione di altri redditi non soggetti a ritenuta; 

8nel caso di erogazione di redditi esenti ovvero di somme che non costituiscono reddito (ad esempio vanno indicati tutti i rimborsi spese che non costituiscono reddito e tutte quelle somme che costituiscono reddito per il percipiente ma sono esenti come i bolli su fatture dei professionisti riaddebitati ai clienti);

9nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (70% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base al comma 1 dell’art.16 del D.Lgs.n.147/2015;

10 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (90% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base al comma 5-bis dell’art.16 del D.Lgs. n.147/2015; 

11 – nel caso di somme corrisposte che non hanno concorso a formare il reddito imponibile (50% dell’ammontare erogato), relative ai compensi percepiti dai lavoratori impatriati in base al comma 5-quater dell’art.16 del D.Lgs. n.147/2015. 

Per ciascun codice esposto nel presente punto indicare il corrispondente ammontare nel punto 7.

Nel punto 7 vanno indicate le somme diverse da quelle esposte nel punto 5 che non costituiscono reddito imponibile per il percipiente e, pertanto, non sono assoggettate a ritenuta.

Ad esempio:

  • va indicata la riduzione del 15% a titolo di deduzione forfetaria delle spese se nel punto 1 è indicato il codice E”; 
  • vanno indicati gli eventuali compensi d’importo inferiore a euro 25,82 di cui al terzo comma dell’art.25 del DPR n.600/1973;
  • va indicata la quota di provvigioni non soggette a ritenuta (50% o 80%); 
  • vanno indicate le somme erogate a titolo di rimborso spese anticipate dai percipienti per conto dei committenti, preponenti o mandanti; 
  • va indicata la deduzione forfetaria del 22% a titolo di spese di produzione del reddito per le prestazioni contraddistinte nel punto 1 dal codiceV” e “V2”. 

Nel punto 7 vanno anche indicate le somme che, per espressa disposizione di legge, non sono assoggettate a ritenuta ma costituiscono reddito imponibile in sede di dichiarazione dei redditi.

Gli importi eventualmente indicati ai punti 5 e 7 sono sempre ricompresi nel punto 4.

Nel punto 8 va indicato l’imponibile determinato dalla differenza tra l’ammontare lordo di cui al punto 4 e le somme non soggette a ritenuta indicate nei punti 5 e 7.

Nel punto 9 va indicato l’importo delle ritenute a titolo d’acconto operate nell’anno.

Nel punto 10 va indicato l’importo delle ritenute a titolo d’imposta operate nell’anno. Ad esempio: – le ritenute operate sulle somme individuate dal codice N” del punto 1 per indennità di trasferta, rimborso forfetario di spese, premi e compensi oltre euro 10.000 e fino a euro 30.658,28; – le ritenute operate nella misura del 30% sulle somme individuale al punto 1 dai codici L”, “L1” e “P” e corrisposte a soggetti non residenti.

Nel punto 11 va indicato l’ammontare delle ritenute sospese in quanto non operate per effetto delle disposizioni emanate a seguito di eventi eccezionali, già compreso nei precedenti punti 9 e 10.

I restanti punti (dal 12 al 19) risultano essere di rara compilazione pur tuttavia qualora si dovesse avere la problematica è necessario contattare il tributarista di riferimento.

Nei confronti dei soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale, la contribuzione previdenziale deve essere applicata sul compenso lordo erogato al lavoratore, dedotte le spese poste a carico del committente e risultanti da fattura (Circolare Inps n.103/2004) da indicare al punto 20.

Il punto 21 va compilato esclusivamente se nel punto 1 sono riportati i codici X” o “Y”, indicando l’importo delle ritenute rimborsate ai sensi del D. Lgs. n.143/2005.

Informazioni da inserire sui “dati previdenziali”:

Sono istituiti appositi codici per identificare l’Ente previdenziale che riceve i contributi (ENPAM o ENPAPI o INPS per Gestione ex ENPALS) da indicare al punto 29, 30 e 32 mentre al punto 33 andrà indicata la categoria di appartenenza dell’iscritto all’Ente medesimo.

Nei punti 34 e 35 occorre indicare l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice C” nonché ai redditi annui superiori a euro 5.000 derivanti dalle attività di cui al punto 1 con codice M”, “M1” e “V”.

Per gli iscritti ENPAM indicare anche l’importo dei contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice A”.

Per gli iscritti ENPAPI indicare l’importo dei contributi dovuti in relazione ai redditi annui derivanti dall’attività di cui al punto 1 codice M2”.

Per gli iscritti INPS indicare i contributi previdenziali dovuti in relazione ai redditi contrassegnati al punto 1 dal codice “A”, “O”, “O1”.

Il punto 36 deve essere barrato in caso di versamento di “altri contributiobbligatori (ad es. contribuzione dovuta in caso di opzione dell’iscritto ENPAM per un’aliquota contributiva di tipo modulare).

Nel punto 37 indicare l’importo degli altri contributi versati per l’anno di riferimento relativi al punto 36.

Nel punto 38 indicare il totale dei contributi dovuti all’Ente in base alle aliquote stabilite dalla normativa di riferimento.

Nel punto 39 indicare il totale dei contributi effettivamente versati all’Ente previdenziale competente.

Informazioni da inserire nella sezione “Fallimento e liquidazione coatta

amministrativa”:

Tale sezione deve essere compilata solo nel caso in cui il rappresentante firmatario della dichiarazione sia un curatore fallimentare o un commissario liquidatore.

In tal caso indicare: nel punto 41 la parte dei compensi imponibili erogata dal dichiarante prima dell’apertura della procedura fallimentare già compresa nel punto 8 e nel punto 42 la parte dei compensi imponibili erogata dal curatore fallimentare o commissario liquidatore già compresa nel punto 8.

Informazioni da inserire nella sezione “Redditi erogati da altri soggetti”:

In caso di operazioni straordinarie comportanti l’estinzione dei soggetti preesistenti e la prosecuzione dell’attività da parte di altro soggetto, qualora il soggetto estinto non abbia rilasciato alcuna certificazione a fronte degli emolumenti erogati, ma vi abbia provveduto il soggetto subentrante quest’ultimo dovrà compilare i punti da 52 a 62.

Informazioni da inserire nella sezione “Casi particolari operazioni straordinarie”:

Nel caso di operazioni straordinarie con estinzione del sostituto d’imposta e con prosecuzione dell’attività da parte di altro sostituto occorre riportare dal punto 71 al punto 73 i codici fiscali del sostituto estinto nelle varie ipotesi.

Informazioni da inserire nella sezione “Somme liquidate a seguito di pignoramento presso terzi”:

La sezione deve essere compilata dal soggetto erogatore delle somme. Nei punti da 101 a 108 andranno quindi indicate le somme liquidate seguito di procedure di pignoramento presso terzi di cui all’art.21, comma 15, della legge n.449/1997, come modificato dall’art.15, comma 2, del D.L. n.78/2009, convertito in legge n.102/2009.

Informazioni da inserire nella sezione “Somme corrisposte a titolo di indennità di esproprio, altre indennità e interessi:

Tale sezione deve essere utilizzata per indicare le somme corrisposte nel 2019 (indipendentemente dalla data del provvedimento sottostante) a titolo di indennità di esproprio e di somme percepite a seguito di cessioni volontarie nel corso di procedimenti espropriativi, nonché di somme dovute per effetto di acquisizioni coattive conseguenti ad occupazioni d’urgenza, con riferimento ad aree destinate alla realizzazione di opere pubbliche o di infrastrutture urbane all’interno di zone omogenee di tipo A, B, C e D di cui al DM. 2 aprile 1968, definite dagli strumenti urbanistici ovvero ad interventi di edilizia residenziale pubblica ed economica e popolare di cui alla legge n.167/1962. Dovranno inoltre essere indicate le somme corrisposte per occupazione temporanea, risarcimento danni da occupazione acquisitiva, nonché le indennità di occupazione e gli interessi comunque dovuti (art.11 legge n.413/1991). Le informazioni andranno inserite dal punto 131 al punto 138.

Informazioni da inserire nella Certificazione Redditi – Locazioni brevi:

Per locazioni brevi si intendono i contratti di locazione di unità immobiliari ad uso abitativo di durata non superiore a 30 giorni.

L’art.4 del DL. n.50/2017, convertito con modificazioni dalla legge n.96/2017, prevede che i soggetti residenti nel territorio dello Stato che esercitano attività di intermediazione immobiliare, nonché quelli che gestiscono portali telematici, qualora incassino i canoni o i corrispettivi relativi ai contratti e/o intervengano nel pagamento dei predetti canoni, operano, in qualità di sostituti d’imposta, una ritenuta del 21% sull’ammontare dei corrispettivi, all’atto del pagamento al beneficiario e provvedono al versamento e al rilascio della relativa certificazione.

Le informazioni andranno inserite dal punto 1 al punto 16.

Violazioni applicabili:

Con l’art.21 del D. Lgs. n.158/2015 sono state introdotte due attenuanti nei casi di omessa, tardiva o errata presentazione della CU.

Il sostituto d’imposta potrà infatti:

    1. Essere destinatario di una sanzione massima di 50.000 euro nonostante gli errori e le omissioni possano riguardare più di 500 CU (per ogni CU omessa, tardiva o errata si applica infatti una sanzione di 100 euro); 
    2. Usufruire della riduzione a 1/3 della sanzione irrogabile con un tetto massimo di 20.000 euro qualora la CU sia ritrasmessa correttamente entro 60 giorni dalla scadenza originaria. 

Nessuna sanzione è applicabile qualora la “CU” trasmessa errata entro il 7 marzo 2020, venga poi corretta e ritrasmessa entro 5 giorni successivi alla scadenza.