
Circolare di Studio n. 45 del 08/05/2020
Certificati di origine preferenziale previdimati fino al 21 giugno 2020.
La novità:
Ancora una proroga per l’entrata in vigore del nuovo regime di rilascio dei certificati di origine da parte delle dogane, in precedenza già posticipato al 21 aprile u.s., a causa delle necessità di assestamento degli operatori ed ora differito di ulteriori 60 giorni a causa della diffusione del Covid-19. Dunque, il nuovo procedimento, con il quale si abbandonerà la prassi del rilascio di certificati EUR 1(1) previdimati (sostanzialmente firmati “in bianco”), entrerà a regime il 21 giugno 2020, data entro la quale gli operatori dovrebbero attivare il processo di autorizzazione allo status di esportatore autorizzato se non vogliono rischiare tempi di ottenimento dei certificati lunghi o incerti.
Le modifiche alla procedura:
Con la nota n. 91956/RU del 26/07/2019 l’Agenzia delle Dogane ha inteso porre termine alla pratica di rilascio dei certificati di origine preferenziale previdimati, in base alla quale gli esportatori o i loro rappresentanti possono – ancora oggi – avere il certificato EUR 1 (o simili) di fatto senza istruttoria il giorno stesso delle operazioni. Questa pratica, seppure utile dal punto di vista della speditezza degli adempimenti, non è più ritenuta sostenibile dal punto di vista procedurale e per questo l’Agenzia delle Dogane ha disposto che, per avere un certificato EUR 1 (o simili) è necessario attivare un iter amministrativo con istanza motivata e documentata cui seguirà, dopo attento esame, un conseguente provvedimento di rilascio o di diniego.
Com’era ovvio le suddette modifiche hanno immediatamente allarmato i soggetti esportatori abituali a causa delle possibili lungaggini procedurali, inconciliabili con l’utilità dei certificati di origine che, nella quasi totalità dei casi, servono in concomitanza con la spedizione delle merci. Sono arrivate, pertanto, delle (parziali) rassicurazioni dalle Dogane con la nota n. 200901 del 03/12/2019, nella quale l’Ufficio ha garantito:
– tempi ridotti per il rilascio dei certificati EUR 1 (o simili) almeno per le esportazioni che abbiano carattere ripetitivo e che siano ben documentate;
– una proroga di 90 giorni dell’attuale regime provvisorio (dal 22 gennaio 2020 al 21 aprile 2020);
– corsie privilegiate per il raggiungimento dello status di esportatore autorizzato da parte dei soggetti noti alle Dogane o già in precedenza certificati AEO.
Infine, con la nota n. 88470 del 12/03/2020 le Dogane – vista l’impossibilità di procedere ai (dovuti) controlli per il rilascio dello status di esportatore autorizzato a causa dell’emergenza Covid-19 – hanno concesso un’ulteriore proroga di 60 giorni all’utilizzo dei certificati previdimati (fino al 21 giugno 2020).
È ovvio che, al di là di quanto precisato dalle Dogane nella nota 200901/RU/2019, l’unica soluzione che, ad oggi, appare plausibile e conciliabile con le tempistiche/adempimenti reali di un’operazione di esportazione è rappresentata dalla richiesta da parte degli operatori economici dello status di esportatore autorizzato che consente di semplificare le modalità di spedizione all’estero dei beni prodotti o commercializzati e di poter certificare direttamente l’origine mediante un’auto-dichiarazione sulla fattura o altro documento commerciale equipollente, avente il medesimo valore giuridico dei certificati EUR 1 (o simili); con in più l’ulteriore vantaggio per ciascun operatore di essere sottoposto a controllo soltanto al momento del rilascio del provvedimento di autorizzazione.
Per acquisire detto “status” occorre rispettare preventivamente determinati requisiti oggettivi:
1. effettuare con regolarità operazioni di esportazione (la regolarità viene accertata dalle autorità doganali in considerazione della frequenza e della regolarità delle stesse, piuttosto che del loro numero o valore);
2. detenere ed essere in grado di fornire in qualsiasi momento per i controlli da parte delle autorità doganali, adeguate prove dell’origine dei prodotti che si intende esportare, dimostrando, altresì, di aver adempiuto ai requisiti del regime preferenziale utilizzato;
3. essere a conoscenza delle norme vigenti in materia di origine ed essere in possesso di tutti i documenti necessari ad attestare in ogni momento l’origine dei prodotti esportati(2);
4. emettere dichiarazione di origine solo per i prodotti per i quali si detengono, al momento dell’esportazione, tutte le prove e gli elementi contabili necessari al fine di dimostrare il loro carattere originario;
5. conservare copia delle dichiarazioni di origine e dei documenti giustificativi per tutto il periodo previsto da ciascun accordo (di solito tre anni).
Alla luce, pertanto, dell’ulteriore proroga concessa dall’Agenzia delle Dogane si consiglia a tutti i clienti di Studio che esportano le proprie merci fuori dal territorio comunitario (e che non si sono ancora attivati in tal senso) di provvedere – quanto prima – alla richiesta della qualifica di esportatore autorizzato; previa, ovviamente, verifica del possesso e del rispetto costante dei requisiti sopra elencati.
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(1) Ma anche Certificati EUR MED, FORM A, ATR
(2) In caso di soggetto produttore, la contabilità di magazzino dell’azienda deve consentire l’identificazione dell’origine e garantire che lo stesso richiedente sia in possesso dei documenti giustificativi. In caso, invece, di operatore commerciale, è necessario verificare in maniera approfondita i flussi commerciali abituali. In ogni caso, il sistema di contabilità aziendale deve avere caratteristiche tali da poter differenziare le merci con o senza status di origine preferenziale.