Circolare di Studio n. 51 del 3 Giugno 2020

CALENDARIO DELLE SCADENZE FISCALI DOPO IL DECRETO LEGGE “RILANCIO”

PREMESSA

A seguito della pubblicazione avvenuta il 19 maggio 2020 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34, noto anche come “Decreto Rilancio”, sono state prorogate e modificate alcune scadenze relative ai versamenti e agli adempimenti relativi all’anno 2020.
La presente Circolare ha come obiettivo quello di fornire un calendario delle nuove scadenze fiscali dopo l’entrata in vigore del “Decreto Rilancio”.

SCADENZA DEL MESE DI GIUGNO 2020

SCADENZA CONTRIBUENTI E REGOLE PER I PAGAMENTI
16 GIUGNO 2020 – VERSAMENTO UNITARIO F24 mese di maggio (ritenute – IVA – contributi previdenziali e assistenziali);
– IMU – Versamento prima rata IMU 2020.
25 GIUGNO 2020 – Modello INTRA mese di maggio.
30 GIUGNO 2020

– DICHIARAZIONE REDDITI 2020 E IRAP 2020, per anno 2019, persone fisiche, società di persone e soggetti Ires – Versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale.
– CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS e gestione separata – saldo 2019 e primo acconto 2020.

– CEDOLARE SECCA – Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020.
Si può anche spostare il pagamento al 30 luglio 2020, maggiorando le somme dovute dello 0,40%.
– Modello IVA/2020 (anno 2019);
– Modello INTRA – mese di febbraio;
– Modello INTRA – mese di marzo e 1° trimestre 2020;
– Modello INTRA – mese di aprile;
– Esterometro – 1° trimestre 2020;
– Modello IVA TR 1° trimestre 2020;
– Comunicazione LIPE – 1° trimestre 2020.

 

SCADENZA DEL MESE DI LUGLIO 2020

 

 

 

SCADENZA CONTRIBUENTI E REGOLE PER I PAGAMENTI
16 LUGLIO 2020 – VERSAMENTO UNITARIO F24 mese di giugno (ritenute – IVA – contributi previdenziali e assistenziali).
20 LUGLIO 2020 – Versamento imposta di bollo su fatture elettroniche – 2° trimestre 2020.
Versamento primo trimestre 2020 qualora l’ammontare dell’imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo trimestre 2020 sia inferiore a 250 euro (ma l’importo complessivo dell’imposta dovuta per il primo e secondo trimestre è superiore a 250 euro).
Proroga al 20 ottobre 2020 qualora per il primo e per il secondo trimestre 2020 l’ammontare dell’imposta di bollo da versare per le fatture elettroniche emesse nel primo e nel secondo trimestre 2020 sia inferiore complessivamente a 250 euro.
27 LUGLIO 2020

– Modello INTRA mese di giugno

30 LUGLIO 2020

– DICHIARAZIONE REDDITI 2020 E IRAP 2020, per anno 2019, persone fisiche, società di persone e soggetti Ires – Versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 in unica soluzione maggiorato dello 0,40% o prima rata in caso di pagamento rateale maggiorato dello 0,40%;
– CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti IVS e gestione separata – saldo 2019 e primo acconto 2020 maggiorato dello 0,40%;
– CEDOLARE SECCA – Versamento saldo 2019 e primo acconto 2020 maggiorato dello 0,40%.

31 LUGLIO 2020

– DICHIARAZIONE REDDITI 2020 E IRAP 2020, per anno 2019, soggetti Ires che approvano il bilancio nei 180 giorni – Versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 in unica soluzione o prima rata in caso di pagamento rateale.
– Esterometro – 2° trimestre 2020;
– Modello IVA TR 2° trimestre 2020.
Le imprese del settore florovivaistico, a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto – legge 17 marzo 2020, n. 18, cioè dal 29 aprile 2020, fino al 15 luglio 2020, possono beneficiare della sospensione dei termini per gli adempimenti e i versamenti delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria. Per queste imprese, sono sospesi anche i termini dei versamenti Iva in scadenza nel periodo compreso tra il primo aprile e il 30 giugno 2020. I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 31 luglio 2020, o a rate fino ad un massimo di 5 rate mensili di pari importo, a decorrere dal 31 luglio 2020.

 

 

 

SCADENZA DEL MESE DI AGOSTO 2020

 

SCADENZA CONTRIBUENTI E REGOLE PER I PAGAMENTI
20 AGOSTO 2020 – VERSAMENTO UNITARIO F24 mese di luglio (ritenute – IVA – contributi previdenziali e assistenziali);
– IVA – Versamento secondo trimestre 2020;
– CONTRIBUTI INPS artigiani e commercianti, pagamento minimali seconda rata 2020 con F24.
25 AGOSTO 2020 – Modello INTRA mese di luglio.
31 AGOSTO 2020

– DICHIARAZIONE REDDITI 2020 E IRAP 2020, per anno 2019, soggetti Ires che approvano il bilancio nei 180 giorni – Versamento saldo 2019 e prima rata acconto 2020 in unica soluzione maggiorato dello 0,40% o prima rata in caso di pagamento rateale maggiorato dello 0,40%.

 

SCADENZA DEL MESE DI SETTEMBRE 2020

 

SCADENZA CONTRIBUENTI E REGOLE PER I PAGAMENTI
16 SETTEMBRE 2020

– VERSAMENTO UNITARIO F24 mese di agosto (ritenute – IVA – contributi previdenziali e assistenziali);
– Comunicazione LIPE – 2° trimestre 2020.
Per le imprese turistico – ricettive, agenzie di viaggio e turismo, tour operator, soggetti che gestiscono stadi, impianti sportivi, palestre, club e strutture per danza, fitness e culturismo, centri sportivi, piscine e centri natatori, le ricevitorie del lotto, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, bar e pub, aziende termali, onlus e altri soggetti specificamente individuati dall’articolo 61, comma 2, del Decreto – Legge 17 marzo 2020, n.18, relativamente ai versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’IVA di marzo 2020.
Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per le federazioni sportive nazionali, società sportive, professionistiche e dilettantistiche, relativamente ai versamenti sospesi dal 2 marzo 2020 al 30 giugno 2020, delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, dei contributi previdenziali e assistenziali, dei premi per l’assicurazione obbligatoria e dell’IVA di marzo 2020.
Tali versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019, relativamente ai versamenti sospesi da autoliquidazione che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020 di:
• ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e sui redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente;
• IVA;
• contributi previdenziali e assistenziali e ai premi per l’assicurazione obbligatoria. 

I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nelle Province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza (a prescindere dal volume d’affari) relativamente ai versamenti IVA sospesi in scadenza nel periodo compreso tra l’8 marzo e il 31 marzo 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, che hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle province di Bergamo, Brescia, Cremona, Lodi e Piacenza, relativamente ai versamenti IVA, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020, a prescindere dal volume di ricavi o compensi del 2019.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 400 mila euro nel periodo d’imposta 2019, i ricavi o compensi percepiti nel periodo compreso tra il 17 marzo 2020 e il 31 maggio 2020, non sono assoggettati alle ritenute d’acconto da parte del sostituto d’imposta, a condizione che nel mese precedente non sono state sostenute spese per lavoro dipendente o assimilato.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, relativamente ai versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.
La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi fino a 50 milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 per i versamenti di aprile 2020, o di almeno il 33% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per i versamenti di maggio 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per i contribuenti esercenti impresa, arte o professione, con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro relativi al 2019, relativamente ai versamenti delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente e dell’IVA in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020. La stessa sospensione è prevista per i contribuenti che hanno iniziato l’attività dopo il 31 marzo 2019.
La sospensione vale per i contribuenti con ricavi o compensi superiori a 50 milioni di euro relativi al 2019, solo nel caso in cui si verifica un calo del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 50% nel mese di marzo 2020 rispetto a marzo 2019 per i versamenti di aprile 2020, o di almeno il 50% nel mese di aprile 2020 rispetto ad aprile 2019 per i versamenti di maggio 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per gli enti non commerciali, enti del terzo settore ed enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale non in regime d’impresa, relativamente ai versamenti sospesi delle ritenute e dei contributi assistenziali e previdenziali e i premi di assicurazione obbligatoria sul lavoro dipendente, in scadenza nei mesi di aprile e maggio 2020.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o a rate fino ad un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per i contribuenti che si sono avvalsi delle definizioni agevolate dei processi verbali di constatazione, degli atti di accertamento, della chiusura delle liti pendenti e della regolarizzazione delle associazioni sportive dilettantistiche relativamente al termine di pagamento delle rate in scadenza nel periodo compreso tra il 9 marzo 2020 e il 31 maggio 2020. Le somme dovute si dovranno pagare entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per i contribuenti che hanno rateazioni in corso o hanno ricevuto comunicazioni di irregolarità, cosiddetti avvisi bonari, a seguito degli esiti del controllo di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto sull’accertamento D.p.r. 600/1973, e 54-bis del decreto Iva, nonché mediante le comunicazioni degli esiti della liquidazione per i redditi soggetti a tassazione separata relativamente ai pagamenti in scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 31 maggio 2020.
Le somme dovute si dovranno pagare entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

Per i contribuenti che hanno sottoscritto adesioni per conciliazioni, mediazioni, recupero dei crediti d’imposta e avvisi di liquidazione per i quali non è applicabile l’articolo 15 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, in materia di sanzioni applicabili in caso di omessa impugnazione, relativamente al termine per versare la prima o unica rata relativa agli atti i cui termini di pagamento scadono tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Il differimento si applica anche alle somme dovute per le rate relative all’acquiescenza, adesione, mediazione, conciliazione scadenti tra il 9 marzo e il 31 maggio 2020.
Le somme dovute si dovranno pagare entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo, con prima rata da pagare entro il 16 settembre 2020 e le successive entro il 16 di ciascun mese.

25 SETTEMBRE 2020 – Modello INTRA mese di agosto.
30 SETTEMBRE 2020

Per tutti i contribuenti, relativamente ai versamenti sospesi, in scadenza nel periodo dall’8 marzo 2020 al 31 agosto 2020, derivanti da cartelle emesse dagli agenti della riscossione, ed i pagamenti dovuti a seguito di accertamenti esecutivi dell’agenzia delle Entrate, avvisi di addebito dell’Inps, atti di accertamento emessi dall’agenzia delle Dogane e atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali.
I versamenti sospesi si dovranno effettuare, senza sanzioni e senza interessi, in unica soluzione entro il 30 settembre 2020.