CIRCOLARE DI STUDIO N. 11 DEL 25 FEBBRAIO 2020

Bonus Facciate

Premessa:

Con Circolare n.2/E del 14 Febbraio 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti sul “bonus facciate”. Il “bonus facciate” consiste in una detrazione di imposta riconosciuta per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti.

Misura della detrazione

La detrazione è riconosciuta nella misura del 90% delle spese sostenute nel 2020 per gli interventi finalizzati al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in zona A o B, ai sensi del D.M. 2 aprile 1968, n.1444. Non sono previsti limiti di spesa o di detrazione.

Soggetti ammessi

Possono beneficiare della detrazione tutti i contribuenti residenti e non residenti nel territorio dello Stato, che sostengono le spese a prescindere dalla tipologia di reddito di cui essi siano titolari. Restano esclusi i soggetti che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione separata o ad imposta sostitutiva (es. contribuenti nel regime dei minimi o in regime forfettario).

Possesso e ubicazione dell’immobile

Il contribuente deve possedere o detenere l’immobile oggetto dell’intervento in base a un titolo idoneo. Al riguardo si rammenta che non è ammessa la cessione del credito.

Per usufruire della detrazione in esame, gli edifici devono essere ubicati nelle zone A o B, ai sensi del richiamato D.M. 2 aprile 1968 n.1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai regolamenti edilizi comunali. Restano esclusi gli interventi effettuati su immobili ubicati in zone C e D.

Competenza

Posto il requisito di sostenimento della spesa nel 2020 (senza riferimenti alla data di avvio degli interventi che deve essere comunque documentata dai titoli abitativi o da dichiarazione sostitutiva) si deve fare riferimento:

  • Per le persone fisiche (compresi i professionisti) e per gli enti non commerciali, al criterio di cassa: di conseguenza rileva la data dell’effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi;

  • Per le imprese individuali, per le società e per gli enti commerciali, al criterio di competenza e quindi alle spese da imputare al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2020, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi e dalla data dei relativi pagamenti;

  • Per le spese relative ad interventi sulle parti comuni di edifici rileva la data del bonifico effettuato dal condominio,

indipendentemente dalla data di versamento della rata condominiale da parte del singolo condomino.

Interventi ammessi

Sono ammessi gli interventi finalizzati al recupero o al restauro della facciata esterna, realizzati su edifici esistenti, parti di edifici esistenti o su unità immobiliari esistenti di qualsiasi categoria catastale, compresi quelli strumentali con le seguenti caratteristiche:

  1. Interventi di sola pulitura o tinteggiatura esterna sulle strutture opache della facciata;
  2. Interventi sulle strutture opache della facciata influenti dal punto di vista termico o che interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio;
  3. Interventi, ivi inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura, su balconi, ornamenti o fregi.

Qualora i lavori di rifacimento della facciata, che non siano di sola pulitura o tinteggiatura esterna, riguardino interventi influenti dal punto di vista termico o interessino oltre il 10% dell’intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell’edificio, gli interventi devono soddisfare i requisiti di cui al D.M. 26 giugno 2015, e con riguardo ai valori di trasmittanza termica, i requisiti di cui alla tabella 2 dell’allegato B al D.M. 11 marzo 2008.

Per gli interventi sopra descritti deve essere presentata la pratica all’ENEA entro 90 giorni dalla fine dei lavori.

Spese accessorie

Sono detraibili anche i seguenti costi:

  • Spese sostenute per l’acquisto dei materiali, la progettazione e le altre prestazioni professionali connesse (ad esempio APE, perizie e sopralluoghi)

  • Atri costi strettamente collegati alla realizzazione degli interventi (ad esempio installazione di ponteggi, smaltimento di materiali rimossi, iva indetraibile e diritti pagati per la richiesta dei titoli abilitativi).

Adempimenti per i soggetti non titolari di reddito di impresa:

tali contribuenti devono effettuare il pagamento delle spese tramite bonifico bancario o postale dal quale risulti la causale del versamento, il codice fiscale del beneficiario della detrazione ed il numero di partita iva/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato; indicare nella dichiarazione dei redditi i dati catastali identificativi dell’immobile e, se i lavori sono effettuati dal detentore, gli estremi di registrazione dell’atto che ne costituisce titolo e gli altri dati richiesti ai fini del controllo della detrazione. Possono essere utilizzati i bonifici predisposti da banche e Poste spa per il pagamento delle spese ai fini dell’ Ecobonus o della detrazione per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Adempimenti per i soggetti titolari di reddito di impresa:

Tali soggetti non sono tenuti ad effettuare il pagamento mediante “bonifico parlante”, in quanto il momento dell’effettivo pagamento della spesa non assume rilevanza per la determinazione di tale tipologia di reddito.

Adempimenti per i condomini:

Per gli interventi effettuati su parti comuni di un condominio, gli adempimenti necessari ai fini della fruizione dell’agevolazione possono essere effettuati da uno dei condomini a ciò delegato o dall’amministratore del condominio che, nella generalità dei casi provvede all’indicazione dei dati del fabbricato in dichiarazione e agli altri adempimenti relativi alle altre detrazioni spettanti a fronte di interventi di recupero del patrimonio edilizio o di efficienza energetica sulle parti comuni.