Circolare di Studio n. 17 del 9 Marzo 2026

Attivazione servizio “Gestione Collegamenti” per integrazione del Registratore Telematico con gli strumenti di pagamento elettronico (POS)

Alla cortese attenzione della Spett.le Clientela

Circolare di Studio n. 17 del 9 Marzo 2026

OGGETTO:

  • Attivazione servizio “Gestione Collegamenti” per integrazione del Registratore Telematico con gli strumenti di pagamento elettronico (POS)

Facendo seguito alla Circolare di Studio n. 32 del 26.11.2025, comunichiamo che in data 05.03.2026 l’Agenzia delle Entrate ha attivato il servizio “Gestione Collegamenti” necessario al collegamento tra il Registratore Telematico e gli strumenti di pagamento elettronico (POS).

Ricordiamo alla Spettabile Clientela che i termini per effettuare il collegamento sono i seguenti:

  • per gli strumenti di pagamento elettronico già in uso nel mese di Gennaio 2026, il collegamento è effettuato entro 45 giorni dalla data di messa a disposizione dell’apposito servizio (considerato che il 19 Aprile è domenica, la scadenza è il 20 Aprile);
  • per gli strumenti di pagamento elettronico che entreranno in uso dopo il 31.01.2026, il collegamento dovrà essere effettuato a partire dal 6° giorno del secondo mese successivo alla data di effettiva disponibilità dello strumento di pagamento elettronico ed entro l’ultimo giorno dello stesso mese; il medesimo termine si applica nei casi in cui sia necessario modificare il collegamento di uno strumento di pagamento elettronico già precedentemente associato (esempio: strumento di pagamento elettronico attivato il

01.03.2026; collegamento da effettuare tra il 06.05.2026 e il 31.05.2026).

Nel mese di febbraio, l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato sul proprio sito una Guida Operativa corredata di manuale e alcune FAQ con le quali sono stati forniti alcuni chiarimenti:

  • gli strumenti di pagamento elettronico che devono essere collegati sono ogni strumento hardware (dispositivo fisico) e software (piattaforme online, app e analoghe) mediante i quali l’esercente incassa elettronicamente i corrispettivi dai clienti;
  • il collegamento può essere multiplo, quindi un singolo POS può essere collegato a più Registratori Telematici, e viceversa;
  • in caso di utilizzo di un POS per incassare somme relative ad operazione di vendita certificate sia con il documento commerciale emesso tramite Registratore Telematico (c.d. “corrispettivo”) sia tramite fattura, il collegamento è comunque necessario; Nota Bene: l’Agenzia delle Entrate non ha rimarcato la necessità di utilizzare POS diversi per differenziare gli incassi dei corrispettivi da quelli delle fatture; si ritiene pertanto che, nell’analisi dei dati ricevuti, l’Agenzia delle Entrate effettui un controllo con i dati cumulativi dei corrispettivi e delle fatture incassate con modalità elettronica (POS e bonifico); si ribadisce pertanto la necessità di indicare le corrette modalità di incasso anche nelle fatture elettroniche, sebbene questo dato non sia obbligatoriamente previsto dalla normativa vigente;
  • al momento dell’emissione del corrispettivo non è necessario specificare la forma di pagamento elettronico (bancomat / carta di credito / bonifico); la norma prevede infatti la sola distinzione tra

“pagamento in contanti” e “pagamento con strumenti elettronici”;

  • non devono essere collegati i POS mediante i quali sono incassati i corrispettivi:
    • certificati mediante distributori automatici (c.d. “vending machine”);
    • relativi alla cessione di carburante;
    • relativi ad operazioni di ricarica di veicoli elettrici;

non sono inoltre interessati da questo nuovo adempimento i corrispettivi esonerati dall’obbligo di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica (vendita di tabacchi e generi di monopolio, vendite on line, etc.). Resta inteso che se con uno stesso POS siano incassati sia corrispettivi interessati dalla normativa qui descritta sia corrispettivi esonerati, il collegamento va comunque effettuato; si consiglia se possibile di evitare questa situazione in quanto è plausibile che per tale fattispecie i controlli effettuati dall’Agenzia delle Entrate non si concludano con una quadratura di incassi e corrispettivi, rendendo pertanto necessaria una richiesta di chiarimenti al contribuente il quale dovrà poi rispondere, numeri alla mano, giustificando le discordanze.

Dal punto di vista pratico, l’adempimento risulta nella maggioranza dei casi estremamente agevole in quanto l’Agenzia delle Entrate ha già autonomamente caricato sul Portale Fatture e Corrispettivi i dati degli strumenti di pagamento elettronico censiti a nome del contribuente.

Per effettuare il collegamento occorrerà entrare nel portale Fatture e Corrispettivi, e poi accedere al servizio medianti i seguenti passaggi (evidenziati graficamente nel manuale operativo allegato):

  • andare nella sezione Corrispettivi e cliccare sul link “Vai a Corrispettivi”;
  • andare poi nella sezione “Gestore ed Esercente” e cliccare sul link “accedi ai servizi”;
  • dalla schermata successiva, cliccare sul link Collegamento dispositivi POS”, poi su “Gestione Collegamenti”;
  • cliccare sul link “collegamento puntuale”;
  • a questo punto si apre una schermata nella quale vengono riportati tutti i Registratori Telematici posseduti dal contribuente; cliccando su uno di essi, il programma visualizza tutti gli strumenti POS censiti a nome del contribuente ancora da collegare;
  • selezionare il/i POS utilizzato/i per lo specifico Registratore Telematico, poi indicare l’indirizzo della sede / unità locale nel quale è ubicato il Registratore Telematico (in caso di Registratore Telematico utilizzato nell’ambito di un’attività ambulante, selezionare la casella “Dispositivo Ambulante”;
  • poi cliccare su collega”.

Nel caso in cui non compaiano dei POS, è possibile inserirli manualmente mediante la funzione “aggiungi nuovo POS”; qualora si verificasse questa circostanza, si raccomanda di contattare l’istituto di credito che non ha censito il POS per chiedere la motivazione del mancato inserimento nonché i dati necessari all’inserimento manuale (terminal-ID e numero contratto di convenzionamento).

Al contrario, nel caso in cui compaiano dei POS di cui il contribuente non è titolare, si raccomanda di contattare l’istituto di credito per evidenziare l’errore. La non titolarità del POS va comunicata all’Agenzia delle Entrate accedendo alla funzione “POS non collegati”, cliccando sul simbolo del lucchetto sotto la scritta “chiusura”; la non titolarità andrà motivata come “errata attribuzione”. La medesima procedura dovrà essere utilizzata per:

  • comunicare la restituzione del dispositivo POS (per “restituzione” o “restituzione per fine convenzione”);
  • comunicare l’utilizzo del POS esclusivamente per operazioni non soggette alla certificazione di corrispettivi (“POS utilizzato esclusivamente per operazioni non documentate da documento commerciale”).

Come già comunicato nella Circolare di Studio n. 32 del 26.11.2025 nonché nell’ultimo convegno di studio con la clientela, oltre all’adempimento iniziale nei termini sopra citati, sarà fondamentale comunicare tutte le variazioni relative all’utilizzo di strumenti POS e Registratori Telematici intercorse o che intercorreranno dal 01.02.2026 in poi. Inoltre si raccomanda di verificare con cadenza mensile che non ci siano incongruenze nel servizio “Gestione Collegamenti” (ad esempio: censimento di un POS di cui non si è titolari).

Si ribadisce che il mancato o errato collegamento dei Registratori Telematici ai POS può portare a conseguenze ben più gravi delle specifiche sanzioni previste dalla normativa (per le quali si rimanda a quanto indicato nella citata Circolare di Studio n. 32 del 26.11.2025) in quanto, in presenza di eventuali incongruenze tra corrispettivi incassati con modalità elettroniche e incassi elettronici comunicati dai gestori di strumenti di pagamento elettronico, è ipotizzabile l’invio da parte dell’Agenzia delle Entrate di richieste di chiarimenti al contribuente a seguito delle quali, nel caso in cui non si riescano a giustificare le discordanze, è verosimile l’attivazione di contenziosi tributari dai quali sarà complicato riuscire a difendersi.

Lo studio