Circolare di Studio n. 5 del 31 Gennaio 2025

Aliquote contributive per l’anno 2025 per gli iscritti alla Gestione separata Inps di cui all’art.2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n.335.

Premessa:

Con Circolare Inps n.27 del 30 Gennaio 2025 l’Istituto previdenziale ha ufficialmente comunicato le aliquote contributive e di computo per i parasubordinati, i committenti ed i professionisti, la ripartizione dell’onere contributivo, i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025, il valore minimale e il valore massimale del reddito o dei compensi erogati per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps per l’anno 2025.

Lavoro sportivo nel settore del dilettantismo

Con Circolare n.88 del 31 Ottobre 2023 l’Inps ha illustrato le novità legislative e le modalità operative per determinare la contribuzione dovuta dai collaboratori e dalle figure assimilate del lavoro sportivo.

Per l’anno 2025 per tali soggetti, iscritti alla Gestione separata di cui all’art.2, comma 26, della Legge n.335/1995, non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria, l’aliquota contributiva è pari al 25% (ai fini IVS). La contribuzione si applica al superamento dell’importo di compenso pari a 5.000,00 euro annui (erogati secondo il regime di cassa e, nel caso di più committenti, dalla totalità dei compensi percepiti da tutti i committenti). Inoltre, ai sensi del comma 8-ter dell’art.35 del Decreto Legislativo n.36/2021, fino al 31 dicembre 2027 la contribuzione dovuta ai fini IVS dovrà calcolarsi sul 50% dell’imponibile contributivo.

L’articolo 37 del D. Lgs. n.36/2021 individua la tutela previdenziale dei lavoratori che hanno instaurato un contratto di collaborazione coordinata e continuativa ai sensi dell’art.409, comma 1, n.3, del Codice di Procedura Civile, avente ad oggetto l’attività di carattere amministrativo-gestionale resa in favore delle società e associazioni sportive dilettantistiche, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Sportive Associate e degli Enti di Promozione Sportiva, anche paralimpici riconosciuti dal CONI o dal CIP.

ATTENZIONE: Non rientrano tra i soggetti disciplinati dall’art.37 coloro che forniscono attività di carattere amministrativo-gestionale nell’ambito di una professione per il cui esercizio occorre essere iscritto in appositi albi tenuti dagli ordini professionali.

Per le tipologie sopra descritte sono, inoltre, dovute le aliquote aggiuntive, calcolate sulla totalità dei compensi al netto della sola franchigia di 5.000 euro annui:

  • 0,50% per la tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e alla malattia, anche in caso di non degenza ospedaliera;
  • 0,22% per le prestazioni a favore delle lavoratrici tenute ad astenersi dall’attività lavorativa nei due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai tre mesi dopo il parto;
  • 1,31% intesa come aliquota contributiva aggiuntiva contro la disoccupazione in materia di DIS-COLL.

I collaboratori sportivi già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie continueranno, per l’anno 2025, ad avere un’aliquota contributiva pari al 24% (è inoltre applicabile il comma 8-ter dell’art.35 del D. Lgs. n.36/2021 in base al quale il calcolo della contribuzione dovuta fino al 31/12/2027 deve essere effettuato sul 50% dell’imponibile contributivo).

Sono altresì compresi i lavoratori dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni che prestano la propria attività nell’ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall’orario di lavoro e fatti salvi gli obblighi di servizio, quindi previa comunicazione all’Amministrazione di appartenenza (anche per essi l’aliquota è pari al 24%).

Professionisti del settore sportivo dilettantistico

I lavoratori sportivi dell’area del dilettantismo che svolgono prestazioni autonome sono obbligati al pagamento della contribuzione calcolata sulla parte di compenso eccedente i 5.000 euro annui.

L’aliquota da applicare è pari al 25% ai fini IVS per i lavoratori privi di altra forma di previdenza obbligatoria.

E’ inoltre dovuta la contribuzione aggiuntiva ai fini previdenziali pari

all’1,07% comprensiva di:

  • 0,50% per malattia e degenza ospedaliera;
  • 0,22% per tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare e al congedo parentale;
  • 0,35% per il finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale (c.d. ISCRO).

Pertanto l’aliquota totale è pari al 26,07%. (è inoltre applicabile il comma 8-ter dell’art.35 del D. Lgs. n.36/2021).

ATTENZIONE: Nel caso di soggetto coperto da altra forma di previdenza obbligatoria o titolare di pensione diretta, l’aliquota è pari al 24% ai soli fini IVS e, fino al 31 dicembre 2027, calcolato sul 50% dei compensi percepiti.

NOVITA’: Magistrati onorari del contingente a esaurimento confermati ai sensi dell’art.29 del D. Lgs. n.116/2017 che esercitano le funzioni in via non esclusiva (art.15-bis commi 3 e 5 del Decreto Legge n.75/2023) sono obbligati all’iscrizione alla Gestione Separata:

Sulla totalità dei compensi erogati ai magistrati onorari in relazione all’attività esercitata in regime di non esclusività, la contribuzione deve essere calcolata applicando le aliquote previste per l’anno 2025 pari a:

  • 33% ai fini IVS nel caso di assenza di altra forma di previdenza obbligatoria;
  • 24% ai fini IVS nel caso di presenza di altra forma di previdenza obbligatoria;
  • 2,03% di aliquote contributive aggiuntive (0,50% + 0,22% + 1,31% per prestazioni di maternità/paternità, malattia, degenza ospedaliera e DIS-COLL.

Aliquote contributive per soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e non titolari di partita Iva:

Per l’anno 2025 l’aliquota contributiva per i collaboratori coordinati e continuativi e le figure assimilate, iscritti in via esclusiva alla Gestione Separata, è pari al 33%.

Sono, inoltre, in vigore le seguenti aliquote aggiuntive pari a:

  • 0,50% per il finanziamento della tutela alla maternità, per gli assegni al nucleo familiare e per il rischio malattia anche in caso di non degenza ospedaliera;
  • 0,22% per le prestazioni a favore delle lavoratrici tenute ad astenersi dall’attività lavorativa nei due mesi precedenti la data presunta del parto fino ai tre mesi dopo il parto;
  • 1,31% intesa come aliquota contributiva aggiuntiva contro la disoccupazione in materia di DIS-COLL.

Sono interessati a quest’ultima fattispecie i soggetti i cui compensi derivano da:

  • Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
  • Rapporti di Co.Co.Co. (collaborazioni a giornali, riviste ed enciclopedie, contratti a progetto/programma di lavoro/fase, collaborazioni presso P.A., rapporti di Co.Co.Co. prorogati, consulenze parlamentari);
  • Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio;
  • Liquidatore di società

Per i soggetti sopra descritti le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata da parte delle aziende committenti risulteranno quindi essere pari al 35,03%: di cui 33% per IVS, 0,50% per malattia, maternità e ANF, 0,22% per maternità ex DM 12/07/2007 e 1,31% per DIS-COLL.

Continuano invece a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:

  • Componenti di commissioni e collegi;
  • Amministratori di Enti locali;
  • Venditori porta a porta;
  • Rapporti occasionali autonomi;
  • Associati in partecipazione;
  • Medici in formazione

Per i soggetti sopra descritti le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata da parte delle aziende committenti risulteranno quindi pari al 33,72%: di cui 33% per IVS, 0,50% per malattia, maternità e ANF e 0,22% per maternità ex DM 12/07/2007.

ATTENZIONE: Per i soggetti già pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, per l’anno 2025, l’aliquota contributiva è confermata al 24%.

Aliquote contributive Gestione Separata Inps per professionisti e per soggetti non assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie:

Per l’anno 2025 le aliquote previste per i Lavoratori Autonomi, titolari di Partita Iva, iscritti alla Gestione Separata e non assicurati ad altre gestioni di previdenza né pensionati sono pari al 26,07%:

  • 25% Aliquota contributiva IVS;
  • 0,72% Aliquota contributiva aggiuntiva (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
  • 0,35% Aliquota  contributiva  aggiuntiva  per  il  finanziamento dell’indennità straordinaria di continuità reddituale (c.d. ISCRO).

ATTENZIONE: Per i titolari di reddito autonomo pensionati o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatorie, obbligati alla contribuzione presso la Gestione separata, per l’anno 2025, l’aliquota contributiva è confermata al 24%.

In conseguenza di quanto sopra riassunto, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata nell’anno 2025, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono fissate come segue:

  • 24% dovuto dai titolari di reddito autonomo già titolari di pensione (diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro, o indiretta ossia di reversibilità) o assicurati presso altre forme di previdenza obbligatoria (anche se liberi professionisti);
  • 26,07% cioè 25% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva più 0,35 aliquota ISCRO dovuto per tutti i liberi professionisti titolari di posizione Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie (vi rientrano anche gli amministratori di enti locali iscritti alla Gestione Separata come liberi professionisti);
  • 33,72% cioè 33% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva destinato al fondo prestazioni temporanee dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
  • 35,03% cioè 33% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva destinato al fondo prestazioni temporanee più 1,31% per DIS-COLL dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL.

Le predette aliquote saranno applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n.335/1995.

La ripartizione dell’onere contributivo resta invariata:

  • 2/3 a carico del committente;
  • 1/3 a carico del

Rimane inoltre confermata nel 4% la misura del contributo lordo che i professionisti (titolari di partita Iva) iscritti alla gestione separata Inps, possono addebitare al committente (art.1 comma 212 della legge 662 del 23 dicembre 1996).

Modalità di versamento in capo all’azienda committente e relativa scadenza:

Entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso i committenti e gli associanti devono versare i contributi alla gestione separata con il modello F24 telematico.

ATTENZIONE: I liberi professionisti iscritti alla Gestione Separata eseguono il versamento dell’onere contributivo, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi.

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2025:

Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova sempre applicazione il disposto dell’art.51, comma 1, del TUIR, in base al quale i compensi erogati entro la data del 12 gennaio 2025 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2024 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nell’anno 2024.

In caso di bonifico rileva la data dell’accreditamento.

Il suddetto principio di “cassa allargata” non trova invece applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata Inps i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Massimale e Minimale:

Per l’anno 2025 le aliquote deliberate sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n.335/1995 € 120.607,00.

Per l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito stabilito dall’art. 1, comma 3, della Legge n.233/1990, il minimale da considerare per il 2025, è pari ad € 18.555,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.453,20 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,07% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.837,29 (di cui 4.638,75 ai fini pensionistici) mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 33,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 6.256,75 (di cui 6.123,15 ai fini pensionistici) e gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 35,03% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 6.499,82 (di cui 6.123,15 ai fini pensionistici).

Qualora alla fine dell’anno il suddetto minimale non venisse raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento