Circolare di Studio n. 10 del 16 Febbraio 2022

Aliquote contributive per l’anno 2022 per gli iscritti alla Gestione separata Inps di cui all’art.2, comma 26, della Legge 8 agosto 1995 n.335.

Premessa:

Con Circolare Inps n.25 dell’11 Febbraio 2022 l’Istituto previdenziale ha ufficialmente comunicato le aliquote contributive e di computo, la ripartizione dell’onere contributivo, i compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022, il valore minimale e il valore massimale del reddito
erogato per il calcolo dei contributi dovuti da tutti i soggetti iscritti alla Gestione Separata Inps.
Sono previste delle novità: in particolare l’articolo 1, comma 223, della legge n.234/2021 ha sancito per l’anno 2022 un aumento dell’aliquota di finanziamento della prestazione DIS-COLL e l’articolo 1, comma 398, della legge n.178/2020 ha previsto l’aumento dell’aliquota per i soggetti che producono reddito da lavoro autonomo di cui all’art.53, comma 1, del DPR n.917/1986.

Modifica aliquota finanziamento DIS-COLL:
Per l’anno 2022 il comma 223 dell’articolo 1 della legge n.234/2021 introduce l’obbligo del versamento di un’aliquota contributiva contro la disoccupazione “pari a quella dovuta per la NASPI”.
Pertanto a decorrere dal 1° gennaio 2022 è prevista un’aliquota contributiva aggiuntiva pari all’1,31% in sostituzione della precedente aliquota pari allo 0,51% stabilita al comma 15-bis dell’articolo 15 del D.Lgs. n.22/2015.

Sono interessati dalla modifica i soggetti i cui compensi derivano da:

• Uffici di amministratore, sindaco o revisore di società, associazioni e altri enti con o senza personalità giuridica;
• Rapporti di Co.Co.Co. (collaborazioni a giornali, riviste ed enciclopedie, contratti a progetto/programma di lavoro/fase, collaborazioni presso P.A., rapporti di Co.Co.Co. prorogati, consulenze parlamentari);
• Dottorato di ricerca, assegno, borsa di studio;
• Liquidatore di società

Per i soggetti sopra descritti le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata da parte delle aziende committenti risulteranno quindi pari al 35,03%: di cui 33% per IVS, 0,50% per malattia, maternità
e ANF, 0,22% per maternità ex DM 12/07/2007 e 1,31% per DIS-COLL.

Continuano invece a restare esclusi dall’applicazione dell’aliquota contributiva di finanziamento della prestazione DIS-COLL i compensi corrisposti come:
– Componenti di commissioni e collegi;
– Amministratori di Enti locali;
– Venditori porta a porta;
– Attività di lavoro autonomo occasionale;
– Associati in partecipazione;
– Medici in formazione specialistica.
Per i soggetti sopra descritti le aliquote contributive dovute alla Gestione Separata da parte delle aziende committenti risulteranno quindi pari al 33,72%: di cui 33% per IVS, 0,50% per malattia, maternità e ANF e 0,22% per maternità ex DM 12/07/2007.

Aumento aliquota ISCRO:
Per l’anno 2022 e per l’anno 2023 è inoltre previsto un aumento dell’aliquota ISCRO pari allo 0,51% (indennità straordinaria di continuità reddituale e operativa istituita dalla legge n.178/2020 che già per l’anno 2021 aveva visto un aumento pari allo 0,26%) sempre ad esclusivo carico dei “professionisti senza cassa” iscritti alla Gestione Separata Inps.

Aliquote contributive Gestione Separata Inps:

Per l’anno 2022 le aliquote previste per i LAVORATORI AUTONOMI, TITOLARI DI PARTITA IVA, ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA E NON ASSICURATI AD ALTRE GESTIONI DI PREVIDENZA NE’ PENSIONATI sono pari al 26,23%:
• 25% Aliquota contributiva IVS;
• 0,72% Aliquota contributiva aggiuntiva (tutela relativa alla maternità, agli assegni per il nucleo familiare, alla degenza ospedaliera, alla malattia e al congedo parentale);
• 0,51% Aliquota contributiva aggiuntiva per la c.d. ISCRO.

In conseguenza delle novità sopra riassunte, le aliquote dovute per la contribuzione alla Gestione Separata nell’anno 2022, ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, sono fissate come segue:
• 24% dovuto dai soggetti titolari di pensione (diretta, cioè quella derivante da contributi versati per il proprio lavoro, o indiretta ossia di reversibilità) o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria (anche
se liberi professionisti);
• 26,23% cioè 25% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva più 0,51 aliquota ISCRO dovuto per tutti i liberi professionisti titolari di posizione Iva non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie;
• 33,72% cioè 33% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva destinato al fondo prestazioni temporanee dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;
• 35,03% cioè 33% aliquota IVS più 0,72% aliquota aggiuntiva destinato al fondo prestazioni temporanee più 1,31% per DIS-COLL dovuto per tutti i soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva DIS-COLL;

Le predette aliquote saranno applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n.335/1995.

La ripartizione dell’onere contributivo resta invariata:
– 2/3 a carico del committente;
– 1/3 a carico del collaboratore.

Rimane inoltre confermata nel 4% la misura del contributo lordo che i professionisti (titolari di partita Iva) iscritti alla gestione separata Inps, possono addebitare al committente (art.1 comma 212 della legge 662 del 23 dicembre 1996).

Modalità di versamento in capo all’azienda committente e relativa scadenza:
Entro il 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso i committenti e gli associanti devono versare i contributi alla gestione separata con il modello F24 (telematico nel caso di titolari di partita Iva).

Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2022:
Per il versamento dei contributi in favore dei collaboratori, i cui compensi sono assimilati a redditi da lavoro dipendente, trova sempre applicazione il disposto dell’art.51, comma 1, del TUIR, in base al quale i compensi erogati entro la data del 12 gennaio 2022 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2021 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nell’anno 2021.
In caso di bonifico rileva la data dell’accreditamento.
Il suddetto principio di “cassa allargata” non trova invece applicazione in relazione agli altri iscritti alla Gestione separata Inps i cui redditi non sono assimilati a quelli di lavoro dipendente.

Massimale e Minimale:
Per l’anno 2022 le aliquote deliberate sono applicabili fino al raggiungimento del massimale di reddito previsto dall’art. 2, comma 18, della Legge n.335/1995 € 105.014,00.
Per l’accredito dei contributi mensili, basato sul minimale di reddito stabilito dall’art. 1, comma 3, della Legge n.233/1990, il minimale da considerare per il 2022, è pari ad € 16.243,00.

Pertanto gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con aliquota del 24% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 3.898,32 mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 26,23% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 4.260,54 (di cui 4.060,75 ai fini pensionistici) mentre gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 33,72% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 5.477,14 (di cui 5.360,19 ai fini pensionistici) e gli iscritti per i quali il calcolo della contribuzione avviene con l’aliquota del 35,03% avranno l’accredito dell’intero anno con un contributo annuo di € 5.689,92 (di cui 5.360,19 ai fini pensionistici).

Qualora alla fine dell’anno il suddetto minimale non venisse raggiunto, vi sarà una contrazione dei mesi accreditati in proporzione al contributo versato.

Lo Studio resta a disposizione per ogni eventuale chiarimento.