CIRCOLARE DI STUDIO N. 53 DEL 17 DICEMBRE 2019

ACCONTO IVA 2019 E OMAGGI NATALIZI

ACCONTO IVA 2019

Scadenza acconto:

Per i contribuenti titolari di partita Iva l’acconto scade il 27 dicembre 2019. Il pagamento può eseguirsi esclusivamente in via telematica attraverso i servizi Entratel o Fisconline ovvero mediante home banking.

Esoneri:

Qualunque sia il metodo di calcolo scelto l’acconto non va in ogni caso versato se l’importo è inferiore ad euro 103,29.

Sono inoltre esonerati i soggetti che:

  • Hanno cessato l’attività, anche per decesso, entro il 30 novembre 2019, se mensili, ovvero entro il 30 settembre 2019, se trimestrali;

  • Hanno iniziato l’attività nel 2019;

  • Hanno evidenziato nel 2018 un credito d’imposta o un debito inferiore ad euro 117,38;

  • Prevedono di chiudere il 2019 con una eccedenza a credito o con un debito inferiore ad euro 117,38;

  • Hanno effettuato, nel periodo d’imposta 2019, solo operazioni non imponibili, esenti, non soggette a imposta;

  • Utilizzano il regime forfettario previsto per i soggetti di piccole dimensioni (art.1 c. 54 – 89 Legge 190/2014);

  • Utilizzano il regime speciale ex legge n.398/1991 (associazioni e società sportive dilettantistiche e associazioni non lucrative in genere);

  • Esercitano attività di intrattenimento o di spettacolo (art.74 comma 6 e 74-quater dpr 633/1972);

  • Adottano il regime dei minimi;

  • Sono usciti dal regime dei minimi o dal regime forfetario con decorrenza 2019, non avendo una base di riferimento 2018;

  • Hanno esercitato l’opzione per la dispensa dagli adempimenti Iva;

  • Hanno i requisiti per usufruire del regime di esonero in quanto produttori agricoli di cui all’art.34, comma 6, del DPR n.633/1972;

  • Raccolgono e rivendono rottami, cascami, carta da macero, vetri e simili;

  • Hanno dato in affitto l’unica azienda, come imprenditori individuali, a condizione che non esercitino altre attività soggette ad Iva.

 

Modalità di calcolo:

Non vi sono differenze rispetto al passato per cui l’acconto può determinarsi, in base alla propria convenienza, sempre sulla base di uno dei metodi previsti dalla Legge 405/1990:

  • METODO STORICO;
  • METODO PREVISIONALE;

  • METODO ANALITICO (EFFETTIVO);

  • METODO SPECIALE PER SOGGETTI OPERANTI IN PARTICOLARI SETTORI.

 

Aliquota applicabile con metodo storico:

L’acconto è determinato in misura pari all’88% del versamento dovuto al lordo dell’eventuale acconto pagato:

  • per i contribuenti mensili relativamente alla liquidazione a debito relativa al mese di dicembre 2018;

  • per i contribuenti trimestrali “speciali” (autotrasportatori di cose per conto terzi, esercenti impianti di distribuzione del carburante, imprese di somministrazione acqua, gas, energia elettrica) relativamente alla liquidazione periodica del quarto trimestre dell’anno precedente;

  • per i contribuenti trimestrali ordinari relativamente alla dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2018, al netto della maggiorazione dell’1% relativa agli interessi.

 

Aliquota applicabile con metodo previsionale:

Se si presume che l’importo da versare per la liquidazione del mese di dicembre 2019 (soggetti mensili) o del quarto trimestre 2019 o da dichiarazione annuale Iva del periodo d’imposta 2019 sia inferiore rispetto a quanto versato relativamente al mese di dicembre o al quarto trimestre o alla dichiarazione Iva dell’anno precedente, il contribuente può versare l’88% di questo minor valore.

Attenzione:

Nella scelta del Metodo Previsionale è bene ricordare ciò che sancisce il Decreto Legge n.119/2018:

  • solo durante l’anno, nelle liquidazioni Iva può essere detratta anche l’imposta “relativa ai documenti di acquisto, ricevuti e annotati entro il 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione”;
  • mentre per l’ultima liquidazione dell’anno, mensile o trimestrale, la regola non si applica in quanto tale agevolazione non vale “per i documenti di acquisto relativi ad operazioni effettuate nell’anno precedente”.

Quindi per le operazioni di acquisto di fine anno, le relative fatture passive concorreranno alla liquidazione dell’Iva di periodo solo nel caso in cui siano ricevute/visualizzate e registrate entro e non oltre il termine perentorio del 31 dicembre.

In caso contrario le stesse confluiranno nelle liquidazioni Iva del 2020.

 

Aliquota applicabile con metodo analitico:

Il calcolo si basa sulle operazioni effettuate fino al 20 dicembre 2019.

In particolare l’acconto è pari al 100% dell’importo risultante da un’apposita liquidazione “straordinaria” che tiene conto di tutte le operazioni attive e passive annotate nei relativi registri Iva e di quelle effettuate, ma non ancora registrate o fatturate, entro tale data.

Essendo una metodologia che obbliga ad attente valutazioni sulla stima delle operazioni extracontabili lo Studio non raccomanda tale modalità in quanto suscettibile di facili errori.

 

Aliquota applicabile con metodo speciale:

Ai sensi dell’art.1, comma 471, legge n.311/2004, le imprese di cui ai dd.mm. 370 e 366 del 24/10/2000 ossia i gestori dei servizi di telecomunicazione e le aziende che somministrano servizi pubblici, se nell’anno solare precedente hanno versato un’imposta superiore a 2 milioni di euro, determinano l’acconto Iva in misura pari al 97% della media dei versamenti eseguiti per i primi tre trimestri del 2019. Per tali aziende è ammessa l’adozione del metodo analitico mentre non è consentito né il metodo storico né quello previsionale.

 

Considerazioni sul metodo più vantaggioso da applicare:

E’ opportuno ricordare che dal 1° gennaio 2018 è pienamente operativa la detrazione dell’IVA solo al verificarsi del “duplice requisitodell’esigibilità dell’imposta e del “possesso di una valida fattura di acquisto” illustrato nella Circolare Agenzia delle Entrate n.1/E/2018 che consente la detrazione IVA solo al verificarsi delle condizioni descritte sopra per cui aumenta la convenienza del metodo storico rispetto al metodo previsionale o analitico.

 

 

Casi particolari:

Variazione del regime dei versamenti: in caso di modifica delle scadenze di liquidazione tra un anno e l’altro, ai fini del calcolo del dato storico, valgono le seguenti regole:

  • Per il passaggio dal regime mensile a quello trimestrale occorre calcolare l’acconto considerando le liquidazioni degli ultimi tre mesi dell’anno precedente;
  • Per il passaggio dal regime trimestrale a quello mensile occorre calcolare l’acconto su un terzo dell’imposta versata per il quarto trimestre.

Trasformazione societaria: in caso di trasformazione societaria (ad esempio, da Snc in Srl, o viceversa), non vi sono particolari conseguenze per il calcolo dell’acconto Iva, dato che non si ha interruzione della posizione soggettiva, trattandosi di una mera modifica dello statuto sociale.

Soggetti con contabilità separate (art.36 D.P.R. 633/1972): devono determinare distintamente l’importo riferibile ad ogni attività svolta ed effettuare distinte liquidazioni d’imposta al fine di sommare i dati compensando gli importi a debito con quelli a credito.

Soggetti riconducibili nell’ambito soggettivo della Scissione dei pagamenti di cui all’articolo 17-ter del DPR 633/1972: tali soggetti, Pubbliche Amministrazioni e Società soggette allo Split Payment, dovranno determinare unitariamente l’acconto tenendo in considerazione anche l’imposta versata all’Erario nell’ambito della scissione dei pagamenti.

Operazioni straordinarie: l’Amministrazione Finanziaria ha chiarito che

  • In relazione al soggetto dante causa, estinto entro il 30 novembre 2019 (contribuente mensile) o entro il 30 settembre 2019 (contribuente trimestrale), non è dovuto il versamento dell’acconto;

  • In relazione al soggetto estinto successivamente alle predette date, ma entro il 27 dicembre 2019, il soggetto avente causa deve adottare come dato “storico” l’ammontare delle risultanze del soggetto dante causa (con riferimento all’ultima liquidazione periodica del 2018 ovvero in sede di dichiarazione annuale relativa al 2018) e, quale dato “previsionale”, l’importo delle risultanze riguardanti le sole operazioni registrate sino alla data in cui ha effetto l’operazione straordinaria, compensando le risultanze creditorie con quelle debitorie;

  • In relazione all’operazione straordinaria con effetto tra il 28 e il 31 dicembre 2019, il dante causa e l’avente causa devono provvedere autonomamente al versamento dell’acconto.

 

Rateizzazione:

Non è possibile rateizzare il versamento dell’acconto ma è consentita l’eventuale compensazione con eventuali crediti d’imposta o contributi di cui il contribuente ha la disponibilità.

 

Limiti alla compensazione:

Non è possibile compensare crediti Iva con debiti relativi ad Iva e ad altri tributi, contributi o premi (c.d. “compensazioni orizzontali”) in misura superiore ad euro 700.000,00 per ciascun anno solare (vi è una eccezione qualora l’importo a credito sia costituito da particolari crediti d’imposta non soggetti al vincolo della misura massima di compensazione).

Codici tributo:

Il versamento tramite modello F24 dell’acconto Iva può eseguirsi utilizzando il codice tributo:

  • 6013 per i contribuenti mensili

  • 6035 per i contribuenti trimestrali.

L’acconto verrà poi scomputato dall’imposta dovuta risultante dalla liquidazione effettuata per il mese di dicembre per i contribuenti mensili (con pagamento al 16 gennaio 2020), per il quarto trimestre 2019 per i contribuenti trimestrali speciali (con pagamento entro il 16 febbraio 2020), o dalla liquidazione annuale per l’anno 2019 per i contribuenti trimestrali su opzione (con pagamento entro il 16 marzo 2020, salva la possibilità di differire entro i termini per il pagamento delle imposte dirette).

Il relativo ammontare, anche se non effettivamente versato ed il metodo utilizzato per determinare l’acconto andranno poi riportati nel Rigo VP13 della Liquidazione Periodica Iva di dicembre 2019 o, in caso di compilazione, nel Rigo VH17 del Modello Iva 2020.

 

Ravvedimento operoso:

In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento trova applicazione la sanzione amministrativa del 30% di quanto non versato, ovvero del 15% se il versamento è effettuato entro 90 giorni dalla scadenza del termine ai sensi dell’art.15 del D.Lgs. n.158/2015. Per i ritardi non superiori a 15 giorni, la sanzione del 15% è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad 1/5 per ciascun giorno di ritardo.

E’ comunque sempre possibile avvalersi del ravvedimento operoso mediante versamento dell’acconto dovuto, degli interessi legali e delle sanzioni di cui all’art.13 del D.Lgs. n.471/1997.

 

Omesso versamento per importo superiore a 250 mila euro – Fattispecie penale:

La data del 27 dicembre 2019 segna anche l’ultimo giorno utile per il versamento dell’Iva a debito del periodo d’imposta 2018, qualora l’ammontare ecceda l’importo di euro 250.000,00, al fine di non incorrere in sanzioni penali previste dall’art.10-ter del D.Lgs. n.74/2000.

Per impedire che si realizzi l’ipotesi delittuosa (che colpirebbe con la pena della reclusione da sei mesi a due anni) il contribuente dovrà sanare integralmente la pendenza o, quantomeno, eseguire nei termini un versamento d’importo sufficiente a far diminuire il debito ad un ammontare non superiore alla soglia dei 250mila euro.

Il reato in questione è stato oggetto di modifiche con l’articolo 39 del Decreto Legge del 26/10/2019 n.124 riducendo la soglia di punibilità da 250mila a 150mila euro (tale novità avrà però efficacia dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della legge di conversione del suddetto decreto).

 

OMAGGI NATALIZI

In relazione al trattamento Iva e Imposte Dirette degli omaggi natalizi, Vi rimandiamo alla ns. circolare n.47 del 05/12/2016 poiché nulla è cambiato rispetto a quanto già indicato.